Patteggiamento e danno all’immagine: condizione di procedibilità e prova nel giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 54 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche quando non irroghi pene accessorie, integra la condizione di procedibilità richiesta per l’esercizio dell’azione di danno all’immagine, restando equiparata a una pronuncia di condanna ai sensi dell’art. 445, comma 1-bis, terzo periodo, cod. proc. pen. Il secondo periodo della medesima disposizione preclude l’effetto equiparativo solo se una disposizione extrapenale assimili il patteggiamento alla condanna: poiché il danno all’immagine deriva dall’elaborazione giurisprudenziale e dall’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78 del 2009, non di una legge siffatta, la condizione resta integrata. Nel giudizio contabile opera il principio della circolarità delle prove: le risultanze del procedimento penale, comprese quelle delle indagini preliminari, sono autonomamente valutabili e possono fondare la condanna quali presunzioni gravi, precise e concordanti.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha citato due dipendenti di un Comune — un dirigente e un funzionario addetti al settore sport — per il danno all’immagine cagionato all’ente, quantificato equitativamente in complessivi 100.000,00 euro e ripartito pro quota. All’origine dell’azione, la sentenza di patteggiamento resa dal GUP per i reati di induzione indebita a dare o promettere utilità, turbata libertà degli incanti e falso ideologico, in relazione a irregolarità nelle procedure di affidamento in concessione di un impianto sportivo comunale. Un terzo convenuto aveva già definito la propria posizione con rito abbreviato.

I due convenuti hanno eccepito il difetto della condizione di procedibilità, sostenendo che il patteggiamento non è sentenza di condanna, e la nullità dell’atto di citazione ex art. 87 cod. giust. cont., per mancata corrispondenza con l’invito a dedurre, che richiamava il solo art. 353 cod. pen. Nel merito hanno contestato l’inutilizzabilità degli atti delle indagini preliminari, la carenza di prova e la quantificazione equitativa.

La Motivazione della Corte

La Sezione respinge entrambe le eccezioni pregiudiziali. Sulla condizione di procedibilità richiama l’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78 del 2009, che rinvia all’art. 7 della legge n. 97 del 2001 e postula una sentenza irrevocabile di condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione. Il patteggiamento, secondo la giurisprudenza contabile maggioritaria richiamata, è equiparato alla condanna anche dopo la modifica dell’art. 445 cod. proc. pen. operata dal d.lgs. n. 150 del 2022.

La novella, osserva il Collegio, non ha efficacia retroattiva: le norme che disciplinano gli effetti della sentenza penale in altro procedimento non hanno natura penale sostanziale né processuale, ma attengono alla prova del comportamento antigiuridico, e seguono il principio del tempus regit actum. Poiché il d.lgs. n. 150 del 2022 è entrato in vigore il 30.12.2022, esso non si applica alla sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile nel 2020.

Anche prescindendo da tale rilievo, la Sezione legge il secondo periodo dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. nel senso che l’esclusione dell’efficacia equiparativa opera solo in presenza di una disposizione extrapenale di equiparazione e in assenza di pene accessorie. Nel nostro ordinamento non esiste una legge extrapenale che assimili il patteggiamento alla condanna in tema di danno all’immagine, istituto di creazione giurisprudenziale. Il terzo periodo conferma che, fuori da quelle ipotesi, il patteggiamento è equiparato a una pronuncia di condanna. Ne deriva che la novella incide sull’onere della prova della condotta illecita, non sull’ammissibilità dell’azione per danno all’immagine.

Sulla nullità dell’atto di citazione, la Corte richiama la funzione di garanzia e istruttoria dell’invito a dedurre e nega che serva una corrispondenza piena e totale: il limite di variabilità è il nucleo essenziale dell’ipotesi dannosa. Il richiamo nell’invito al solo art. 353 cod. pen. non ha mutato il quadro fattuale, e i convenuti non hanno allegato alcun elemento per dimostrare che una contestazione più completa avrebbe mutato le loro difese; le garanzie difensive non risultano vulnerate.

Nel merito, il Collegio afferma il principio della circolarità delle prove: il materiale di altri processi, compresi gli atti delle indagini preliminari, è autonomamente valutabile ex art. 116 cod. proc. civ. e, per il giudizio contabile, ex art. 94, comma 4, cod. giust. cont. Richiesta di rinvio a giudizio, ordinanza di riesame e sentenza di patteggiamento, unitamente alle risultanze investigative ivi richiamate, integrano presunzioni gravi, precise e concordanti di colpevolezza. Il dolo diretto emerge dalle modalità pianificate della condotta. Il danno all’immagine è danno evento, di natura non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., risarcibile per lesione dei canoni degli artt. 2, 54 e 97 Cost., senza necessità di provare spese di ripristino. Quanto alla quantificazione, la Sezione conferma gli importi contestati, assorbendo la rivalutazione nell’equità, e mantiene la solidarietà passiva limitata al contributo causale di ciascuno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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