Discarico del conto giudiziale dell’economo sanitario (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 52 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile, ai sensi dell’art. 140, comma 2, c.g.c.. Quando la rispondenza del conto a tale requisito sia già stata accertata in via generale e il decreto presidenziale ex art. 145, comma 2, c.g.c. non richieda più la verifica analitica del singolo conto, non sussistono condizioni ostative al discarico del contabile. La scelta di destinare l’attività istruttoria ad altre figure di agenti contabili, in ragione dell’esiguità delle risorse disponibili, giustifica il venir meno della revisione specifica. Il Collegio può quindi pronunciare il discarico sulla base della relazione del giudice designato e delle conformi conclusioni del Procuratore regionale.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il conto giudiziale reso dall’economo di un Comprensorio sanitario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per l’esercizio finanziario 2014, iscritto al registro di segreteria. Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso gli atti al Collegio con apposita relazione, ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., proponendo il discarico. Il Procuratore regionale ha formulato conclusioni conformi alla relazione del giudice relatore. La questione arriva così davanti alla Sezione giurisdizionale per la decisione sul discarico.
La Motivazione della Corte
Il giudice designato ha ricordato il principio per cui il conto deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile. Su tale base, la Sezione aveva in passato formulato, con rispettive pregresse sentenze-ordinanze, una serie di indicazioni relative alla corretta ed esaustiva predisposizione e presentazione dei conti giudiziali di cassieri ed economi dei diversi Comprensori sanitari.
Con riguardo ai conti nuovamente depositati in esito a quelle pronunce, l’attività di revisione via via intervenuta ha costantemente riscontrato la rispondenza alle indicazioni impartite, con conseguenti proposte e conformi provvedimenti di discarico. Il relatore ha però osservato che la verifica di tale rispondenza non risulta più indicata nel decreto presidenziale ex art. 145, comma 2, c.g.c. per l’anno 2025.
Alla luce di quel decreto e della prioritaria esigenza di destinare l’attività istruttoria ad altre figure di agenti contabili, il giudice designato ha ritenuto che l’ottimale utilizzo delle esigue risorse a disposizione mal si concili con la prosecuzione di siffatta analitica verifica. Non si rinvengono, in questa prospettiva, ragioni plausibili per non reputare che la medesima già accertata rispondenza alle indicazioni connoti anche il conto in esame.
Il Collegio, tenuto conto della condivisibilità della prospettazione del giudice designato e relatore, ha ritenuto che non sussistano condizioni ostative a pronunciare il discarico del conto. La decisione si fonda dunque sulla già accertata idoneità generale del conto, non più sottoposta a specifica revisione, e non è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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