Cessazione della materia del contendere per tardiva riliquidazione del trattamento pensionistico militare (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 177 del 23.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando esclusivamente al giudice il compito di valutare quali effetti ricollegare alle allegazioni delle parti. L’intervenuta riliquidazione del trattamento pensionistico da parte dell’ente previdenziale, con attribuzione della corretta percentuale di calcolo sulla base pensionabile e corresponsione degli arretrati nelle more del giudizio, determina il venir meno dell’interesse alla pronuncia. Le oscillazioni giurisprudenziali in materia, composte solo a seguito di sopravvenuta pronuncia nomofilattica, giustificano la compensazione delle spese tra le parti costituite.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Esercito Italiano con il grado di 1° Maresciallo Luogotenente, è beneficiario di un trattamento pensionistico INPS erogato secondo il sistema misto ai sensi dell’art. 1, commi 12 e 13, legge 8 agosto 1995, n. 335, avendo maturato al 31.12.1995 un’anzianità utile inferiore a diciotto anni. Nel giudizio rivendica la rideterminazione del trattamento in relazione alla percentuale applicata sulla base pensionabile, assumendo che non fosse quella del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, bensì quella del 35% prevista dall’art. 44 del medesimo Testo unico, riservata al personale civile.
Dopo un ricorso amministrativo rimasto senza riscontro, il ricorrente adiva la Corte. Nelle more del giudizio l’INPS, in esecuzione delle circolari interne emanate a seguito dei recenti approdi giurisprudenziali delle Sezioni riunite, provvedeva a riliquidare il trattamento riconoscendo l’aliquota del 2,44% e gli arretrati, e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Giudice rileva che, a seguito della documentazione prodotta dall’INPS, è venuta meno la necessità di una pronuncia sull’oggetto originario del processo. L’ente ha infatti riliquidato il trattamento attribuendo la corretta percentuale di calcolo sulla base pensionabile, facendo venir meno ogni ragione di contrasto tra le parti.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo al giudice valutare quali effetti ricollegare alle varie allegazioni in fatto. A sostegno sono citate Cass. civ. Sez. Unite n. 1048 del 2000, Cass. civ. Sez. I n. 4714 del 2006, Cass. civ. Sez. III n. 17312 del 2015 e Cass. civ. Sez. V ord. n. 16764 del 2020, oltre a pronunce della stessa Corte dei conti.
Nel caso concreto risulta che l’INPS ha soddisfatto le pretese del ricorrente. Il Giudice, aderendo alla richiesta delle parti, dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese legali, la Corte osserva che la questione è stata oggetto di oscillazioni giurisprudenziali, composte soltanto a seguito di sopravvenuta pronuncia nomofilattica. Su tale presupposto le spese vengono compensate tra le parti costituite, nonostante l’istanza del ricorrente di condanna per il tardivo adempimento.
Nota della Redazione
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