Difetto giurisdizione TFR e inammissibilità domanda pensione per mancata istanza INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 538 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, e non alla Corte dei conti, ogni controversia relativa al trattamento di fine rapporto, qualunque ne sia la declinazione. La domanda di pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 è inammissibile quando il ricorrente non abbia previamente presentato istanza all’INPS, unico ente competente, e non abbia notificato formale diffida all’adozione del provvedimento, come richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont. Il ricorso è altresì inammissibile per tardiva riassunzione del giudizio nei termini perentori fissati dall’art. 17 cod. giust. cont. La definizione del giudizio su questione pregiudiziale giustifica la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente di un’azienda sanitaria locale con qualifica di ausiliario specializzato, chiede alla Corte dei conti la condanna dell’ente alla corresponsione della pensione di inabilità per infermità non dipendenti da causa di servizio, dalla data della domanda, oltre al TFR maturato per il rapporto cessato, con interessi e rivalutazione. Egli assume di trovarsi in assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e di aver sollecitato, senza esito, la definizione delle pratiche.
L’azienda sanitaria eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva sul TFR, da riconoscersi all’INPS, e deduce l’infondatezza nel merito. L’INPS eccepisce l’inammissibilità per tardiva riassunzione, il difetto parziale di giurisdizione sulla domanda di ricalcolo del trattamento di fine servizio, l’infondatezza e, in subordine, la prescrizione quinquennale dei ratei. La Corte è investita della questione di giurisdizione e di ammissibilità delle domande.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo pregiudiziale del difetto di giurisdizione sulla domanda relativa alla determinazione del TFS. Richiama il pacifico orientamento secondo cui ogni questione concernente il trattamento di fine rapporto, quale ne sia la declinazione, appartiene alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro, individuato nel giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riassunta nei termini perentori di legge. Sul punto richiama Cass. SS.UU. n. 11849/2016 e n. 25039/2013, nonché Corte dei conti, II app. n. 82/2023 e n. 292/2023.
Quanto alla domanda di pensione di inabilità, la Corte ne dichiara l’inammissibilità ex art. 153 cod. giust. cont. Dagli atti emerge che il ricorrente non ha mai presentato istanza all’INPS, cui appartiene in via esclusiva la competenza, e non ha notificato all’Istituto alcuna formale diffida all’adozione del provvedimento. Il giudice rileva che tale adempimento è richiesto espressamente, a pena di inammissibilità, dall’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., per legittimare la proposizione del ricorso.
La Corte aggiunge un autonomo profilo di carenza di interesse: la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta per destituzione e non per inabilità, con conseguente venir meno di ogni presupposto, anche ipotetico, per il riconoscimento del beneficio invocato. Richiama, sul punto, Cdc., sez. I giur. app., 9.6.2023, n. 253.
Un ulteriore motivo di inammissibilità è costituito dalla tardiva riassunzione del giudizio, come eccepito dall’INPS. La Corte osserva che la sentenza del giudice del rapporto è passata in giudicato e che il termine trimestrale per la riassunzione, previsto dall’art. 17 cod. giust. cont., era scaduto molto prima del deposito del ricorso innanzi alla Corte dei conti, con conseguente inammissibilità.
In conclusione, la Corte dichiara in parte il difetto di giurisdizione e per il resto l’inammissibilità del ricorso. Poiché la definizione avviene decidendo su questione pregiudiziale, dispone la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont., e nulla per le spese della sentenza, attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
Nota della Redazione
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