Cessazione della materia del contendere e spese per riliquidazione tardiva INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 23 del 24.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta soddisfazione delle ragioni del ricorrente, intervenuta in corso di causa per effetto dell’operato dell’INPS, determina la cessazione della materia del contendere quando le parti rassegnino conclusioni conformi. La soddisfazione tardiva, materializzatasi solo dopo la pendenza del ricorso, non esime l’Istituto convenuto dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in favore del ricorrente. Il principio trova fondamento nella giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia Penitenziaria dal 09.10.1982 e titolare di pensione privilegiata di inabilità lavorativa calcolata con il sistema misto, ha adito la Corte dei conti per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico ordinario e privilegiato con applicazione dell’aliquota di rendimento annuo del 2,44 per cento per ciascuno degli anni maturati al 31.12.1995, a decorrere dal 01.01.2022.
A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto il superamento del giudicato formatosi sulla precedente sentenza 560/2021 di questa Sezione, per effetto dell’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021. Le istanze amministrative proposte all’INPS erano rimaste inevase. L’Istituto, costituitosi in giudizio, ha rappresentato di aver provveduto alla riliquidazione della pensione con riconoscimento degli arretrati dal 01.01.2022, per un importo di euro 3.233,82, da liquidarsi con la successiva rata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che entrambe le parti, in udienza, hanno rassegnato conclusioni conformi, richiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il collegio ha quindi dichiarato la cessazione, richiamando il principio espresso da Cass. civ. n. 19845/2019, secondo cui la conformità delle conclusioni delle parti integra il presupposto della pronuncia.
Sul piano delle spese, la Corte ha osservato che l’operato dell’INPS, pur pienamente satisfattivo delle ragioni del ricorrente, si è materializzato solo in data successiva alla pendenza del ricorso. Da qui la condanna dell’Istituto alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente.
La liquidazione è stata determinata in euro 300,00, comprensivi di spese generali ma oltre IVA e CPA se dovuti. La decisione è stata assunta in composizione monocratica e pubblicata nei modi di legge.
Nota della Redazione
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