Partecipazioni societarie in house e clausola di esclusione del controllo contabile (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 113 del 18.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La clausola di esclusione di cui all’art. 5, comma 1, primo periodo, TUSP opera quando la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione avvenga in conformità ad espresse disposizioni legislative. Tale clausola, di portata eccezionale, va interpretata in modo non estensivo: il regime di esonero ricorre solo in presenza di un intervento diretto del legislatore che autorizzi espressamente una specifica operazione societaria, non quando la legge si limiti ad attribuire alla pubblica amministrazione la facoltà di acquisire partecipazioni in determinati ambiti settoriali. Ove ricorra l’esclusione, viene meno il presupposto del controllo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, TUSP, con pronuncia di non luogo a provvedere, fermo restando il controllo in sede di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

Il Fatto

Il comune di Reggio Calabria ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Calabria, ai sensi dell’art. 5 TUSP, la deliberazione con cui ha disposto l’acquisizione a titolo gratuito di una partecipazione al capitale sociale della società gestore unico del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale.

L’ente ha rappresentato che l’adesione è avvenuta in conformità a espresse previsioni legislative, richiamando le fonti nazionali e regionali di riferimento e i provvedimenti attuativi già adottati. La questione sottoposta alla magistratura contabile riguarda quindi l’operatività del controllo preventivo di conformità previsto dalla norma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto la fisionomia del controllo. L’art. 5, comma 3, TUSP, nel testo novellato dalla legge n. 118 del 2022, impone la trasmissione dell’atto deliberativo di costituzione o di acquisto di partecipazioni alla Corte dei conti, che delibera entro sessanta giorni in ordine alla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 e agli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il comma 4 disciplina il caso di parere negativo, imponendo all’amministrazione motivazione analitica e pubblicità in caso di difforme determinazione.

La Corte verifica la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi. Sotto il profilo soggettivo, il comune rientra tra le amministrazioni destinatarie del TUSP. Sotto il profilo oggettivo, l’operazione consiste nell’acquisto della qualità di socio in una società a totale partecipazione pubblica e rientrerebbe nell’ambito applicativo della norma.

Il passaggio decisivo concerne la clausola di apertura dell’art. 5, comma 1, che fa salva l’ipotesi in cui la costituzione o l’acquisto avvengano in conformità ad espresse disposizioni legislative. Il Collegio dà conto dei diversi orientamenti delle Sezioni regionali e richiama la pronuncia delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 43/SSRRCO/QMIG/2024, che ha chiarito la portata eccezionale della clausola e la necessità di interpretazione non estensiva.

Applicando tale criterio, la Corte rileva che il fondamento dell’acquisto risiede in una specifica legge regionale che autorizza la cessione gratuita delle azioni in favore dei comuni dell’ambito territoriale ottimale, espressamente derogando all’operatività dell’art. 5 TUSP. L’adesione non è dunque rimessa alla discrezionalità dell’ente, ma configura un atto dovuto, coerente con il quadro del Codice dell’Ambiente e con il principio di unicità della gestione: spetta all’ente di governo individuare la forma gestoria, con obbligo dei comuni di partecipare alla società in house. Il Collegio richiama in proposito la giurisprudenza amministrativa.

Ne consegue il venir meno del presupposto del controllo preventivo, con pronuncia di non luogo a provvedere, fermi restando i poteri di controllo in sede di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. La delibera è trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale e ne è disposta la pubblicazione sul sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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