Ottemperanza e divieto di compensazione del controcredito INPS non accertato (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 22 del 24.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice non può dichiarare estinta per compensazione l’obbligazione pecuniaria accertata dal giudicato se il controcredito opposto dall’amministrazione non sia stato oggetto di accertamento nella sentenza da eseguire né risulti liquido ed esigibile. La compensazione è ammessa solo quando non richieda alcuna attività cognitiva, perché convergono le reciproche pretese creditorie, ovvero quando il credito opposto promani a sua volta da sentenza passata in giudicato. L’eventuale estinzione di poste creditorie e debitorie reciproche deve formare oggetto del giudizio di cognizione a monte dell’ottemperanza e su di essa deve essersi formato il giudicato. Resta impregiudicata ogni autonoma iniziativa recuperatoria dell’amministrazione per indebiti estranei al giudicato ottemperando.

Il Fatto

La ricorrente, erede del coniuge defunto, ex dipendente di Poste Italiane collocato in quiescenza, agisce in ottemperanza alla sentenza con cui questa Corte aveva riconosciuto al dante causa il diritto alla rideterminazione della pensione, considerando servizio utile il periodo dal 1° gennaio 2002 al 16 dicembre 2006 e la retribuzione corrisposta in esecuzione di una pronuncia della Corte d’Appello di Catania. Il capo della sentenza di primo grado non era stato impugnato e il giudice d’appello ne aveva espressamente dato atto come passato in giudicato.

Con pec del 29.01.2024 la ricorrente diffidava l’INPS al pagamento. L’Istituto, costituendosi, ha sostenuto di avere correttamente eseguito la sentenza, avendo riliquidato la pensione e operato una compensazione con un controcredito da indebita percezione di ratei pensionistici in costanza di retribuzione, contestando alla ricorrente un indebito. Di qui il ricorso all’attenzione del giudice contabile.

La Motivazione della Corte

Il Decidente afferma anzitutto la propria competenza funzionale monocratica ai sensi dell’art. 217, comma 2, c.g.c., trattandosi di esecuzione della sentenza di prime cure resa dalla stessa Sezione. Rileva che il giudice d’appello non era stato investito di alcuna impugnazione sul capo relativo alla riliquidazione e ne aveva anzi dato atto come passato in giudicato.

Quanto alla legittimazione, la Corte verifica la qualità di erede ex lege della ricorrente e richiama il principio per cui i crediti del de cuius non si ripartiscono automaticamente tra i coeredi, ma entrano nella comunione ereditaria, sicché ciascun partecipante può agire per l’intero credito comune (Cass. SS. UU. n. 24657 del 2007; Cass. Sez. I n. 20046 del 2011).

Nel merito, il ricorso è fondato. La sentenza ottemperanda costituisce il fatto idoneo a generare il credito ai sensi dell’art. 1173 cod. civ., e la ricorrente ha provato titolo, qualità di erede e mancato pagamento, oltre alle condizioni processuali dell’art. 218 c.g.c. La Corte giudica irrilevante la mancata notifica a Poste Italiane, poiché la statuizione di condanna si rivolge al solo INPS e questi ha fatto applicazione del principio di automaticità.

Il nucleo argomentativo riguarda il rifiuto della compensazione opposta dall’Istituto. Il giudice richiama il principio affermato dalla giurisprudenza tributaria e amministrativa: in sede di ottemperanza non può essere opposto in compensazione un credito estraneo alla questione decisa, perché l’eventuale estinzione di poste reciproche deve essere oggetto del giudizio di cognizione a monte (Cass. Sez. trib. n. 20035 del 2021; Cons. Stato Sez. IV n. 4081 del 2020; TAR Milano n. 360 del 2021), principio presente anche nella giurisprudenza contabile (C. conti Sez. Emilia-Romagna n. 247 del 2021).

Nella specie difetta ogni traccia del controcredito nella sentenza ottemperanda e le parti non convergono sulla sua esistenza, essendo gli atti di recupero avversati in via amministrativa e diretti verso ulteriori congiunti. In accoglimento del ricorso, il giudice assegna all’INPS il termine di novanta giorni per l’esecuzione e nomina, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il legale rappresentante del Fondo Pensioni Sicilia quale commissario ad acta, con condanna alle spese di lite.

Nota della Redazione

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