Colpa grave non rilevabile d’ufficio se il dolo non è provato (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 10 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’illecito erariale l’elemento soggettivo è regolato dall’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e il dolo non può essere ritenuto sussistente in re ipsa né sostituito dal dolo civilistico. Il giudice contabile non può mutare d’ufficio il titolo soggettivo della contestazione, ricercando la colpa grave in capo a un convenuto chiamato a rispondere a titolo doloso. La domanda di condanna per colpa grave e in via sussidiaria, proposta per la prima volta in appello, è inammissibile ai sensi dell’art. 193, comma 1, del codice di giustizia contabile, perché su di essa non si è instaurato alcun contraddittorio nel grado precedente. L’eccezione di prescrizione, respinta in primo grado, deve essere riproposta con appello incidentale ex art. 184 cod. giust. cont., non essendo sufficiente la sua mera riproposizione ex art. 195 dello stesso codice.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana conveniva in giudizio una società agricola semplice, il suo legale rappresentante e tre operatori di un C.A.A., tra cui il responsabile del centro, per sentirli condannare in solido al pagamento, in favore dell’AGEA, della somma di euro 121.964,51, corrispondente ad aiuti comunitari asseritamente erogati in modo indebito per la campagna 2014.
La Sezione di primo grado, con la sentenza n. 171 del 2025, rigettava l’eccezione di prescrizione e accoglieva la domanda verso la società, il suo rappresentante e due operatori. Respingeva invece la domanda verso il responsabile del C.A.A., ritenendo non provata la consapevolezza e la volontà di agevolare l’altrui condotta illecita e preclusa la ricerca d’ufficio della colpa grave. La Procura regionale proponeva appello limitatamente a tale posizione, chiedendo in via principale la condanna per dolo e in via subordinata per colpa grave.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’Appello esamina anzitutto l’eccezione di prescrizione riproposta dall’appellato. Sul punto il collegio rileva che, essendo intervenuta una pronuncia del giudice di primo grado che aveva respinto l’eccezione, la parte era rimasta soccombente e avrebbe dovuto proporre appello incidentale ai sensi dell’art. 184 del codice di giustizia contabile. La sola riproposizione nella memoria di costituzione, ai sensi dell’art. 195 dello stesso codice, non è sufficiente a impedire la formazione del giudicato. L’eccezione è quindi dichiarata inammissibile.
Passando al primo motivo, incentrato sull’asserita sussistenza del dolo, la Corte osserva che l’appello non contrasta efficacemente le statuizioni del giudice di primo grado. L’elemento soggettivo dell’illecito contabile è regolato dall’art. 1 della legge n. 20 del 1994: il dolo non può essere ritenuto in re ipsa né può rilevare il dolo civilistico. Gli atti di causa confermano la mancanza di prova: i fascicoli cartacei non sono stati rinvenuti presso il C.A.A. del quale l’appellato era responsabile, ma presso altro C.A.A.; le domande di pagamento sono prive del timbro e della sottoscrizione autografa del responsabile; le schede di validazione risultano acquisite e sottoscritte dai due operatori. L’utenza dell’appellato è stata utilizzata solo per l’acquisizione e la protocollazione delle domande, non per la validazione. La doglianza non è fondata.
Quanto al motivo subordinato, la Corte rileva che la richiesta di condanna per colpa grave e in via sussidiaria costituisce una domanda formulata per la prima volta in appello, sulla quale nessun contraddittorio si è instaurato nel grado precedente. Essa incorre pertanto nel divieto di cui all’art. 193, comma 1, del codice di giustizia contabile, perché l’appellato non è stato posto nelle condizioni di argomentare sulla questione davanti al giudice di prime cure. Il motivo è dichiarato inammissibile.
La Corte puntualizza infine, incidenter tantum, che il requisito soggettivo della colpa grave è stato oggetto della recente riforma di cui all’art. 1, comma 1, della legge 7 gennaio 2026, n. 1, applicabile ai giudizi pendenti, sulla quale la Procura non ha svolto alcuna valutazione. L’appello è in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell’AGEA alle spese di lite.
Nota della Redazione
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