Imposta di soggiorno giurisdizione contabile solo per giudizi entro 21.12.2021 (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 48 del 19.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della qualifica del gestore di struttura ricettiva come responsabile d’imposta ai sensi dell’art. 4, comma 1-ter, d. lgs. n. 23/2011, introdotto dall’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020, e della sua retroattività disposta dall’art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021, il gestore non è più configurabile come agente contabile tenuto alla resa del conto. Ne consegue che, per i giudizi di responsabilità incardinati dopo il 21 dicembre 2021, difetta la giurisdizione della Corte dei conti anche per le annualità anteriori al 19 maggio 2020. Il principio della perpetuatio iurisdictionis, di cui all’art. 5 c.p.c., richiamato dall’art. 13 c.g.c., impone invece di radicare la giurisdizione contabile nei processi instaurati prima di tale data, poiché i mutamenti normativi successivi alla proposizione della domanda restano irrilevanti ai fini della giurisdizione.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio, in proprio e quali legali rappresentanti di alcune società, i gestori di una struttura ricettiva sita nel territorio comunale, contestando l’omesso riversamento all’ente locale dell’imposta di soggiorno per le annualità 2018 e 2019, per complessivi € 17.663,50. Le istruttorie, aperte e successivamente riunite, si erano concluse senza alcuna deduzione da parte degli invitati.

L’atto di citazione, depositato il 9 novembre 2021, ha chiesto l’accertamento della responsabilità a titolo di dolo e la condanna al risarcimento in favore del Comune, con rivalutazione, interessi e spese. Rinviata la causa con ordinanza per attivare il contraddittorio sulla questione di giurisdizione rilevata d’ufficio, nessuno è comparso per i convenuti.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce l’evoluzione della disciplina. Sino alla riforma del 2020, la giurisprudenza contabile attribuiva ai gestori la qualifica di agenti contabili, sul presupposto del maneggio di danaro pubblico, con obbligo di resa del conto giudiziale. Il gestore non era soggetto passivo dell’obbligazione tributaria, che nasceva a carico del soggiornante, ma svolgeva un ruolo strumentale nell’esazione.

Con l’art. 4, comma 1-ter, d. lgs. n. 23/2011, il titolare di struttura ricettiva è divenuto responsabile d’imposta, coobbligato solidale in funzione di garanzia, tenuto a versare anche il non incassato. La Corte di cassazione ha confermato che il gestore è obbligato, in quanto responsabile, al pagamento del tributo e delle sanzioni anche se il soggiornante non ha versato l’importo corrispondente. La qualificazione privatistica ha escluso la configurabilità del peculato, per difetto di altruità del danaro non ancora versato.

La Sezione ritiene superato l’orientamento che, in nome del rapporto di servizio di fatto, continua a radicare la giurisdizione contabile. La responsabilità solidale dinanzi al fisco è misura adeguata a tutelare l’erario. L’art. 17, comma 1, d. lgs. n. 110/2024, in attuazione della delega fiscale, riserva la resa del conto ai soli soggetti che maneggiano denaro pubblico dietro corrispettivo, salvo che siano tenuti a specifiche rendicontazioni: il gestore non percepisce alcun compenso e presenta già la dichiarazione fiscale annuale.

La retroattività della nuova qualifica, però, non opera nel caso concreto. L’atto di citazione è stato depositato il 9 novembre 2021, prima dell’entrata in vigore dell’art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021. Le Sezioni Unite n. 14028/2024 e n. 15388/2024 hanno affermato che il principio della perpetuatio iurisdictionis rende irrilevanti i mutamenti legislativi successivi alla domanda, conservando la giurisdizione del giudice correttamente adito. Il gestore va dunque considerato agente contabile per le annualità anteriori al 19 maggio 2020 e per i giudizi incardinati entro il 21 dicembre 2021.

Verificati il rapporto di servizio, il nesso causale e la prova del mancato versamento delle somme introitate, i convenuti sono stati condannati in solido al pagamento di € 17.663,50, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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