Cessazione della materia del contendere e spese per soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 52 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, la sopravvenuta adozione in corso di causa del provvedimento satisfattivo da parte dell’amministrazione determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente difetto di interesse alla decisione di merito. La declaratoria non esonera tuttavia il giudice dalla regolazione delle spese: ove l’ente abbia detenuto gli elementi utili alla riliquidazione già prima dell’introduzione del giudizio e sia intervenuto solo dopo la notifica del ricorso, opera il principio della soccombenza virtuale e le spese sono liquidate a carico dell’amministrazione. Resta ferma la gratuità del giudizio contabile quanto agli oneri ulteriori.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale dell’Aeronautica Militare collocato in pensione dal 2020 per inidoneità al servizio militare, ha chiesto il riconoscimento del diritto a percepire, in aggiunta al trattamento pensionistico, le maggiorazioni previste per l’indennità operativa di volo e di supercampagna, ai sensi dell’art. 5, secondo comma, d.P.R. n. 394/1995 e dell’art. 4, terzo comma, d.P.R. n. 360/1996, per un massimo di venti anni.

Dopo la messa in mora al Ministero della Difesa e all’INPS, l’Amministrazione ha trasmesso all’Istituto il prospetto dei servizi con le maggiorazioni da applicare. L’INPS, nonostante una nuova diffida, non aveva operato le correzioni. Solo in corso di causa l’Istituto ha riliquidato il trattamento, con pagamento degli arretrati e degli interessi.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile individua l’oggetto del giudizio nel riconoscimento delle maggiorazioni per servizi speciali, da calcolarsi dall’arruolamento alla riforma. Nel corso del processo, però, l’INPS ha riferito di aver provveduto alla riliquidazione della pensione con determina del 13 giugno 2025, sulla base dei dati trasmessi dal Ministero della Difesa.

L’Istituto ha allegato il cedolino della rata di agosto 2025, dal quale risulta il pagamento della pensione aggiornata, degli arretrati dalla decorrenza giuridica e degli interessi legali. Ha inoltre precisato che con la sola indennità di volo è raggiunto il tetto dei cinque anni di maggiorazione previsto dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997, con la conseguenza che l’indennità di campagna non risulta ulteriormente valorizzata.

Il ricorrente, dopo aver dapprima contestato genericamente i conteggi, ha preso atto delle delucidazioni istruttorie e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, sollecitando la condanna dell’INPS alle spese per soccombenza virtuale. L’INPS ha depositato una relazione di sede che ha confermato il criterio del trattamento più favorevole tra importo da contratto e importo perequato.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, avendo la questione controversa trovato soluzione in sede amministrativa. Sulle spese applica il principio di soccombenza virtuale: i dati erano in possesso dell’INPS sin dal 2023 e l’Istituto è intervenuto solo dopo l’introduzione del giudizio e la notifica del ricorso del 9 giugno 2025. Le spese sono quindi liquidate a carico dell’INPS, nulla essendo dovuto per la gratuità del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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