Partecipazione societaria acquistata prima del controllo: non luogo a deliberare (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 80 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 è preventivo e obbligatorio: l’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria, anche indiretta, deve essere trasmesso alla Sezione di controllo prima del perfezionamento del negozio di acquisto. L’ingresso nella compagine societaria o l’acquisto della quota prima del pronunciamento della Corte sottrae l’operazione al giudizio che il legislatore ha voluto collocare nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e la fase privatistica di attuazione. Ne deriva che, ricevuto l’atto dopo l’avvenuto acquisto, la Sezione dichiara il non luogo a deliberare, restando impregiudicate le altre funzioni di controllo e le eventuali ipotesi di responsabilità.
Il Fatto
Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la propria deliberazione consiliare con cui ha approvato l’acquisto, da parte di una società partecipata interamente pubblica, di una quota del capitale di una società consortile affidataria in house del servizio idrico integrato. Il medesimo atto attribuiva alla deliberazione anche valore di autorizzazione e ratifica postuma dell’atto di acquisto già sottoscritto.
La richiesta di pronuncia era stata formulata ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016. La vicenda societaria era maturata nell’ambito del percorso di integrale pubblicizzazione della partecipata e del suo ingresso nel gestore unico provinciale, perfezionatosi con la sottoscrizione dell’aumento di capitale riservato.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione del proprio intervento. Benché la pronuncia sia denominata parere, l’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016 postula una peculiare attività di controllo, di cui il legislatore fissa tempi, parametri ed esiti. La funzione si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica, in cui l’ente determina di assumere la veste di socio, e la fase privatistica, in cui tale determinazione si traduce in attuazione mediante gli strumenti del diritto societario.
Il controllo introdotto dalla novella è di tipo preventivo ed è volto a sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta prima che essa venga attuata. La sua ratio è intercettare tempestivamente le criticità legate all’ingresso in una compagine societaria o all’intervento in una realtà già esistente. Da qui la necessità che la trasmissione avvenga prima del perfezionamento dell’atto.
Nel caso concreto, la deliberazione comporta l’acquisto indiretto di una partecipazione in società consortile e rientra dunque nel perimetro applicativo della norma. Tuttavia l’atto di acquisto era già stato sottoscritto: la delibera interviene come ratifica postuma di un’operazione conclusa. Tale evenienza integra una fattispecie eccentrica rispetto al modello legislativo, perché non consente l’esercizio dei poteri di verifica secondo la procedura e i tempi prescritti, né consente all’esito negativo di produrre l’onere, per l’amministrazione, di motivare analiticamente le ragioni per discostarsene, essendo il negozio già stipulato.
La Sezione richiama la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 e, in senso conforme, le successive nn. 21, 22 e 24, nonché le proprie precedenti pronunce rese in fattispecie analoghe. L’ingresso nella compagine societaria prima del pronunciamento della Corte sottrae l’operazione a un giudizio che avrebbe potuto evidenziare l’assenza dei presupposti di legge o, come nel caso in esame, valutare il ricorrere dei requisiti dell’acquisizione avvenuta in conformità a espresse previsioni legislative.
In applicazione di tale principio la Corte, in attuazione del sopra richiamato principio di diritto, dichiara il non luogo a deliberare. Restano ferme le altre funzioni di controllo, tra cui quella sui piani annuali di revisione delle partecipazioni ex art. 20 del TUSP, e le eventuali ipotesi di responsabilità secondo le regole ordinarie.
Nota della Redazione
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