Aliquota 2,44% sulla quota retributiva della pensione mista dei militari (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 5 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i quindici e i diciotto anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile, e non dell’aliquota del 44%. Il coefficiente del 2,20% è frutto di un rapporto astratto, perché posto a denominatore un numero di anni diverso da quelli ai quali può essere applicato: il correttivo si ricava dividendo l’aliquota del 44% per il numero di anni che la legge fissa per l’accesso al sistema misto. I ratei pensionistici anteriori al quinquennio dalla domanda di ricalcolo sono soggetti a prescrizione quinquennale.
Il Fatto
Il ricorrente, già sottufficiale della Guardia di Finanza e titolare di pensione erogata dall’INPS, ha chiesto la riliquidazione del trattamento con applicazione dell’aliquota del 44% alla quota retributiva. L’istanza era stata respinta dall’Amministrazione di appartenenza, sul presupposto che il riconoscimento spettasse solo al personale militare con servizio utile complessivo compreso tra quindici e venti anni e con calcolo esclusivamente retributivo.
Il ricorrente, che al 31 dicembre 1995 aveva maturato un’anzianità inferiore ai diciotto anni, ha sostenuto il proprio diritto alla percentuale maggiore. L’INPS si è costituito eccependo la propria posizione di mero ordinatore secondario di spesa e chiedendo, in caso di accoglimento, le necessarie indicazioni operative. La Guardia di Finanza ha eccepito l’infondatezza parziale della pretesa, richiamando la sentenza delle Sezioni Riunite n. 1 del 2021, e la prescrizione quinquennale dei ratei anteriori.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto affrontato il profilo della legittimazione passiva. Le attribuzioni di ordinatore principale e secondario di spesa costituiscono una ripartizione di competenze all’interno di un unico apparato, obbligato, nelle sue diverse articolazioni, tanto all’emissione del decreto di liquidazione quanto all’esecuzione dei pagamenti. Per i provvedimenti anteriori al 2010 il Ministero conserva la propria legittimazione, sicché si configura un litisconsorzio necessario tra Amministrazione e INPS: di qui l’integrazione del contraddittorio disposta ai sensi dell’art. 160-bis d.lgs. n. 174/2016.
Nel merito, dagli atti risulta che al 31 dicembre 1995 il ricorrente aveva maturato un’anzianità utile inferiore ai diciotto anni. Trova dunque applicazione l’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, con trattamento attribuito secondo il sistema misto: le quote relative alle anzianità acquisite anteriormente a quella data sono calcolate col sistema retributivo, le successive col sistema contributivo.
La questione del corretto calcolo della quota retributiva è stata affrontata dalle Sezioni Riunite con due decisioni. La n. 1 del 2021 ha stabilito che per il personale militare cessato con oltre venti anni di anzianità e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità tra i quindici e i diciotto anni la quota retributiva si calcola tenendo conto degli anni effettivamente maturati, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile. La n. 12 del 2021 ha enunciato il medesimo principio per il personale con anzianità inferiore a quindici anni.
Il giudice ha aderito a tale orientamento, rilevando che il coefficiente del 2,20% incorpora un’anomalia: è ricavato ponendo a denominatore un numero di anni diverso da quelli ai quali può essere applicato, poiché il sistema misto riguarda solo chi, alla fine del 1995, aveva diciotto anni meno un giorno di servizio. Il correttivo va tratto dalla disciplina del 1995, dividendo l’aliquota del 44% per il numero di anni che la legge fissa per l’accesso al sistema misto.
Il ricorso è stato pertanto accolto parzialmente: il provvedimento è disapplicato e il diritto alla riliquidazione riconosciuto con l’aliquota del 2,44% annuo, a decorrere dal pensionamento. Sui ratei del quinquennio spettano interessi legali e, nei limiti del differenziale, rivalutazione monetaria. I ratei anteriori sono dichiarati prescritti. Le spese, liquidate in € 1.000 oltre accessori, sono poste a carico di INPS e Guardia di Finanza in parti uguali.
Nota della Redazione
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