Fondi protezione civile terremoto Abruzzo distratti, responsabilità contabile degli amministratori (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 55 del 15.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti e la responsabilità per danno erariale degli amministratori di società private quando queste ultime, avendo assunto la gestione di contributi pubblici vincolati per effetto di un rapporto di servizio di fatto o di diritto con l’amministrazione erogatrice, ne abbiano distratto le somme destinandole a finalità diverse da quelle imposte dal titolo. Le somme donate e raccolte dal Dipartimento della Protezione civile, una volta introitate nel bilancio pubblico, assumono natura oggettivamente pubblica e la loro destinazione a scopi estranei costituisce danno ex se. Il rapporto di servizio si estende agli amministratori della persona giuridica beneficiaria, che rispondono in solido ove la distrazione derivi dai loro atti. Non configura occultamento doloso la mera realizzazione dolosa del danno, occorrendo una condotta ulteriore finalizzata a nasconderlo.
Il Fatto
Il Dipartimento della Protezione civile aveva affidato a un consorzio e a una fondazione la realizzazione di un progetto di microcredito a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma abruzzese del 2009, alimentato da donazioni private e articolato in un fondo di garanzia di oltre quattro milioni di euro. Nel 2011, per adeguarsi a sopravvenute prescrizioni del TUB, veniva costituita una società per azioni, destinata a svolgere il ruolo di nuovo soggetto attuatore, con un apporto di capitale di un milione e mezzo di euro tratto dal fondo.
Alla scadenza della convenzione nessuna somma veniva retrocessa. La Procura regionale ha quindi convenuto in giudizio due amministratori delle società coinvolte, chiedendo la condanna al risarcimento di oltre due milioni di euro per distrazione delle somme vincolate, con contestazione di condotte dolose. In sede penale i medesimi fatti erano già stati qualificati come peculato, con sentenza del GIP di Padova.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni di difetto di giurisdizione. Esaminando la convenzione del 2009, il protocollo d’intesa e l’accordo successivo del 2013, la Sezione ricostruisce il quadro dei vincoli imposti ai soggetti attuatori e rileva come le somme raccolte dal Dipartimento, in forza dell’art. 5, comma 1, OPCM n. 3753/2009, fossero destinate al perseguimento di uno specifico interesse pubblico. Una volta introitate nel bilancio dello Stato, esse assumono natura oggettivamente pubblica.
Sussiste, pertanto, il rapporto di servizio tra l’amministrazione e il soggetto gestore, configurabile anche in assenza di un formale provvedimento di investitura, ogni volta che un privato sia vincolato alla gestione di denaro pubblico secondo un programma imposto dalla p.a. La giurisdizione contabile si estende anche agli amministratori della società beneficiaria: la responsabilità erariale attinge quanti, con la persona giuridica, abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai loro comportamenti sia derivata la distrazione dei fondi dal fine pubblico.
Il Collegio esclude poi la nullità dell’atto di citazione per pretesa genericità, rilevando che lo stesso ha compiutamente esposto fatti, elementi oggettivi e soggettivi e danno. Rigetta altresì l’eccezione di nullità della costituzione per violazione del principio di sinteticità di cui all’art. 5 c.g.c., poiché tale canone, pur privo di specifica sanzione, va rapportato alla complessità della vicenda, che giustifica l’ampiezza della difesa. Infondata è anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Regione, subentrata ex lege nella gestione della convenzione.
In tema di prescrizione, la Corte nega la configurabilità dell’occultamento doloso, che richiede una condotta ulteriore rispetto alla realizzazione del danno, volta a mascherarlo. Il termine quinquennale decorre, dunque, dalla conoscibilità obiettiva del fatto dannoso, individuata nella presentazione del rendiconto finale alla Regione, tenuto conto della sospensione dei termini prevista dall’art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020.
Nel merito, il Collegio accerta la distrazione delle somme affidate, allocate a capitale di rischio e impiegate per spese di gestione, compensi degli amministratori e copertura delle perdite, con acquisto di quote societarie estranee al progetto. La condotta è caratterizzata dal dolo, per la piena coscienza e volontà di gestire il fondo in violazione degli obblighi convenzionali. La confisca penale non esclude il danno risarcibile, avendo essa natura di sanzione accessoria e non apportando alcun vantaggio all’amministrazione danneggiata.
Nota della Redazione
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