Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario per mero debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 137 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili dell’ente locale che sia gravato da un mero debito di vigilanza, e non da un debito di custodia, è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile. A norma dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. Il debito di custodia presuppone una gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali, rimanenze finali e movimenti di carico e scarico; la mera elencazione dei beni in uso agli uffici non integra tale gestione. Mancando i presupposti normativi della resa del conto, il giudizio di conto è improcedibile.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo è investita del giudizio sul conto giudiziale reso da un funzionario di un Comune, per l’esercizio finanziario 2022, quale consegnatario di beni mobili. Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, aveva sollevato criticità in ordine all’ammissibilità, alla procedibilità e all’irregolarità del conto, sia per la natura dei beni rendicontati sia per l’ampiezza della gestione.
Il conto contiene una generale elencazione di beni mobili iscritti nell’inventario — prevalentemente arredi e strumentazione informatica, oltre a un automezzo per la polizia locale — senza che siano individuabili quelli riferibili a una gestione per cui si configuri un debito di custodia. L’agente ha controdedotto, sostenendo la propria estraneità alla qualifica di agente contabile, e ha concluso per l’improcedibilità del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, che esclude la resa del conto giudiziale per chi ha in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. Richiama altresì l’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
La Corte distingue le due figure. Il debito di custodia comporta che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, alimentato da produzione o acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. Il debito di vigilanza, invece, connota l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, competente per la mera sorveglianza sull’impiego dei beni dati in uso e per la gestione delle scorte di uso immediato.
La differenza assume rilievo decisivo. Solo la gestione contabile connotata da debito di custodia è soggetta alla resa del conto giudiziale e al giudizio di conto. I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici, costituenti scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento, sono esclusi dalla resa del conto, fermo restando l’obbligo di rendicontazione amministrativa. La Corte richiama sul punto Sez. Calabria n. 39/2020 e Sez. Liguria n. 133/2016.
Nella fattispecie, i beni elencati sono in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino, in conformità al mod. 24 del D.P.R. n. 194/1996. Lo stesso convenuto ha dichiarato di condividere i rilievi del magistrato istruttore.
Ne consegue che sul consegnatario grava un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con caduta dei presupposti normativi della resa. Il giudizio di conto è pertanto improcedibile. Resta fermo che l’Amministrazione è tenuta alla resa del conto per i beni soggetti a un rapporto di effettiva custodia. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato a questioni preliminari.
Nota della Redazione
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