Cessazione materia contendere e soccombenza virtuale in ottemperanza pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 323 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza pensionistico la declaratoria di cessazione della materia del contendere, concordata dalle parti a seguito dell’avvenuto pagamento degli arretrati, non preclude al giudice di pronunciarsi sulle spese di lite. La soccombenza virtuale dell’ente previdenziale si desume dall’inerzia serbata fino alla notificazione del ricorso e al di là della prima udienza. Il giudice liquida le spese tenendo conto del quantum lordo corrisposto e della conseguente collocazione del ricorrente nella fascia superiore a quella minima. È invece superflua la vocatio in ius del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al quale non incombe dare esecuzione alla sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, con conseguente integrale compensazione delle spese nei suoi confronti.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto da questa Sezione, con sentenza n. 412/2022 passata in giudicato, il riconoscimento della pensione di inabilità di cui al comma 12 dell’art. 2 della legge n. 335/1995, a decorrere dal 22 ottobre 2013, con il pagamento dei maggiori ratei maturati.
Non avendo l’INPS dato ottemperanza a quella pronuncia, il ricorrente ha depositato ricorso il 22 settembre 2023, chiedendo che fosse data esecuzione al giudicato. L’INPS si è costituito il 5 febbraio 2024, sostenendo l’avvenuto adempimento, con erogazione materiale degli arretrati nell’aprile 2024, e la conseguente cessazione della materia del contendere. Con ordinanza del 19 febbraio 2024 è stato disposto un rinvio in vista del pagamento.
La Motivazione della Corte
Le parti hanno concordato sulla cessazione della materia del contendere, una volta avvenuto il pagamento del quantum scaturente dalla sentenza. Il giudice ha perciò dichiarato la cessazione, rilevando che nulla osta alla relativa declaratoria.
Sul governo delle spese, la Corte ha affermato la soccombenza virtuale dell’INPS. L’ente aveva ottemperato soltanto vari mesi dopo la notificazione del ricorso e, addirittura, dopo la prima udienza. Il ritardo nell’esecuzione del giudicato fonda dunque la condanna, nonostante l’intervenuto adempimento.
La liquidazione è stata parametrata al quantum lordo di 2.642 euro pagato al ricorrente e alla sua conseguente collocazione nella fascia superiore a quella minima. Le spese sono state liquidate in 1.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all’IVA.
Quanto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Corte ha ritenuto meramente superflua la sua vocatio in ius, non incombendo ad esso dare esecuzione alla sentenza di cui si chiedeva l’ottemperanza. Ne è derivata l’integrale compensazione delle spese tra il ricorrente e il Ministero.
Il dispositivo ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, condannato l’INPS alle spese e compensato quelle nei confronti del Ministero.
Nota della Redazione
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