Riliquidazione pensione militare con aliquota 2,44% e miglioramenti d.P.R. n. 39/2018 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 142 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vanti un’anzianità compresa tra i quindici e i diciotto anni ha diritto alla liquidazione della quota retributiva della pensione nel sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, applicando il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile maturato al 31 dicembre 1995, secondo il principio di diritto affermato dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale. La riliquidazione opera sin dalla decorrenza della pensione in godimento, con condanna dell’Istituto previdenziale al pagamento delle differenze, oltre interessi e rivalutazione. Il diritto alla riliquidazione sussiste anche con riguardo ai miglioramenti stipendiali previsti dal d.P.R. n. 39/2018, che l’art. 19 del medesimo decreto riconosce integralmente al personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente, ex sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, è cessato dal servizio per limiti di età ed è titolare di trattamento pensionistico erogato dall’INPS secondo il sistema misto. Alla data del 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità utile inferiore a diciotto anni.

Il ricorrente ha chiesto la rideterminazione della pensione applicando l’aliquota del 2,445% per ciascun anno di contribuzione maturato entro il 31 dicembre 1995, in base ai principi delle Sezioni riunite della Corte dei conti nn. 1 e 12 del 2021, e l’inclusione dei miglioramenti economici di cui al d.P.R. n. 39/2018. Dopo la diffida rimasta senza riscontro, ha introdotto il giudizio. L’INPS, costituendosi, ha prospettato la cessazione della materia del contendere sull’ali quota per intervenuta riliquidazione e ha eccepito di non disporre dei dati retributivi aggiornati per i miglioramenti stipendiali.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, il giudice richiama il principio di diritto delle Sezioni riunite nn. 1 e 12 del 2021, che hanno interpretato l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 affermando come la quota retributiva della pensione vada calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente del 2,44% per ogni anno utile.

Poiché non risulta che l’Istituto abbia ancora proceduto alla rideterminazione, il giudice dichiara il diritto alla riliquidazione sin dalla decorrenza della pensione in godimento, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota del 2,445% nei termini espressi dalle citate Sezioni riunite. Sui ratei liquida la maggior somma tra interessi e rivalutazione, dalla maturazione di ciascuno e fino all’effettivo soddisfo.

Sul secondo motivo, il giudice osserva che l’art. 19 del d.P.R. n. 39/2018, che ha ridefinito i valori stipendiali del personale non dirigente delle Forze di polizia per il triennio 2016-2018, ha previsto espressamente che i benefici economici siano corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del provvedimento.

Il diritto alla riliquidazione con il calcolo degli incrementi retributivi è dunque riconosciuto. Il giudice rileva che l’Amministrazione di appartenenza ha trasmesso via pec alla Direzione provinciale INPS il nuovo modello con i rinnovati importi delle prestazioni, sicché l’Istituto era in grado di procedere agli adeguamenti richiesti. All’accoglimento consegue la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze, oltre interessi e rivalutazione secondo il criterio dell’assorbimento. Le spese di lite, liquidate equitativamente a carico dell’Istituto, sono quantificate in euro 800,00, oltre accessori, a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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