Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale dell’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 324 del 13.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta riliquidazione della pensione da parte dell’INPS, con pagamento degli arretrati, determina la cessazione della materia del contendere per venir meno dell’interesse alla decisione. Tuttavia, la definizione del giudizio in questi termini non esonera il giudice dall’accertare l’esito virtuale della lite ai fini delle spese. La soccombenza virtuale va ascritta all’INPS quando la nuova relazione amministrativa dimostri che la riliquidazione è avvenuta senza alcun apporto o ulteriore condotta dell’amministrazione evocata in causa. In tal caso le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale e sono liquidate in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

Un ex dipendente amministrativo del Ministero dell’Istruzione e del Merito, collocato in quiescenza dal 1° settembre 2019 con pensione liquidata secondo il sistema misto 2012, ha lamentato per le annualità dal 2012 al 2019 significative differenze tra il montante contributivo risultante dalle certificazioni fiscali e quello emergente dall’estratto conto contributivo INPS.

Dopo aver presentato istanza di ricostruzione il 2 marzo 2022, il ricorrente ha domandato in giudizio la riliquidazione della pensione con il pagamento dei maggiori ratei. Costituitosi, l’INPS ha eccepito la carenza di legittimazione passiva e ha invocato la chiamata in causa del Ministero, evocato con ordinanza e rimasto non costituito. In seguito l’INPS ha comunicato di aver medio tempore riliquidato la pensione, erogando gli arretrati nel luglio 2023, onde il ricorrente ha confermato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal dato pacifico della concorde riconosciuta cessazione della materia del contendere, conseguente alla riliquidazione intervenuta e al pagamento degli arretrati. Il venir meno dell’interesse alla decisione impone pertanto la declaratoria corrispondente.

Il giudice affronta poi il profilo delle spese, che non può essere pretermesso nonostante la definizione in rito. Occorre verificare quale sarebbe stato l’esito della lite, cioè la soccombenza virtuale, per stabilire chi debba sopportare i costi del giudizio.

Sul punto la Corte disattende l’eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall’INPS. Dalla nuova relazione amministrativa, allegata dallo stesso Istituto alla memoria del 17 novembre 2023, emerge che la pensione è stata riliquidata senza alcuna previa né ulteriore condotta del Ministero. L’adeguamento è dunque ascrivibile esclusivamente all’INPS, che risulta l’unico autore della condotta satisfattiva sopravvenuta.

Da ciò deriva l’attribuzione della soccombenza virtuale in capo all’INPS. Tenuto conto del quantum lordo di circa 2.570 euro corrisposto al ricorrente, rientrante nella fascia immediatamente superiore a quella minima, le spese sono liquidate in 1.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all’IVA. La Corte dispone infine la distrazione delle spese in favore del difensore, dichiaratosi antistatario nel ricorso introduttivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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