Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nell’ottemperanza (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 91 del 10.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, l’avvenuta esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione in epoca successiva al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere. L’esecuzione tardiva integra la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, tenuta alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente. Il principio opera anche quando il ricorrente abbia preventivamente notificato il titolo e messo in mora l’Amministrazione. La pronuncia di cessazione presuppone l’accertamento dell’intervenuta satisfazione dell’obbligo consacrato nel giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente ha depositato ricorso in data 28 ottobre 2024 chiedendo l’ottemperanza alla sentenza n. 71/2023 del 21.02.2023, con cui il Ministero della Difesa era stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 300,00 oltre accessori, da distrarsi in favore del legale antistatario. Il legale ha segnalato di aver notificato la sentenza e di aver messo in mora l’Amministrazione con pec in data 2 agosto 2023.
Costituitosi in proprio, il Ministero ha rappresentato di aver dato esecuzione alla sentenza mediante ordinativo di spesa. All’udienza del 9 aprile 2025 le parti si sono date reciprocamente atto dell’avvenuta esecuzione del giudicato, mediante il pagamento del dovuto a titolo di rimborso delle spese legali.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al giudice riguarda le conseguenze processuali dell’esecuzione del giudicato intervenuta dopo il deposito del ricorso per ottemperanza. La Corte rileva che le parti hanno concordemente riconosciuto l’intervenuto pagamento della somma liquidata a titolo di spese legali.
Su tali premesse, il giudice amministrativo-contabile afferma la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La satisfazione dell’obbligo oggetto del giudicato elimina l’interesse del ricorrente alla pronuncia di ottemperanza, esaurendo la funzione del rimedio.
Il profilo di maggiore interesse riguarda il regolamento delle spese. La Corte osserva che l’avvenuta esecuzione è intervenuta in epoca successiva al deposito del ricorso, circostanza che integra la soccombenza virtuale dell’Amministrazione.
Da tale qualificazione discende la condanna del Ministero alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate nell’importo complessivo di € 70,00. Il criterio adottato è coerente con la logica del rimedio: chi ha dovuto attivare il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un obbligo già accertato non deve sopportare il relativo costo.
La pronuncia definisce il giudizio dichiarando la cessazione della materia del contendere e condanna l’Amministrazione alle spese, con liquidazione in misura ridotta rispetto al valore della pretesa originaria.
Nota della Redazione
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