Imposta di soggiorno non riversata: gestore della struttura è agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 106 del 10.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore di una struttura ricettiva che riscuote l’imposta di soggiorno assume la qualità di agente contabile, con conseguente obbligo di riversare al Comune le somme incassate secondo le modalità e i termini del regolamento comunale. La qualificazione non dipende da un titolo formale, essendo sufficiente la gestione, anche di fatto, di denaro a destinazione pubblica. L’entrata in vigore dell’art. 180 del d.l. n. 34/2020 e della successiva norma di interpretazione autentica non fa venir meno la giurisdizione del giudice contabile, poiché il denaro maneggiato resta di natura e destinazione pubblica e permane il rapporto di servizio con l’ente. Ne deriva la responsabilità contabile del gestore per l’omesso riversamento, con condanna al pagamento delle somme dovute e degli interessi.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla relazione del Magistrato relatore sui conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari dal 2017 al 2022, riferiti a una struttura ricettiva di un Comune siciliano. I conti risultano privi del visto di regolarità e corredati da determine di non parificazione.
Il Magistrato aveva ricostruito la disciplina statale e regolamentare in materia di imposta di soggiorno e chiesto la dichiarazione di irregolarità dei conti, con condanna del gestore al pagamento dell’importo complessivo di euro 74.804,00. Il Pubblico Ministero ha aderito alla richiesta, ribadendola all’udienza. Il contabile, regolarmente citato, è comparso ma non ha articolato difese.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha verificato la regolarità della citazione, notificata personalmente al contabile, e l’applicabilità del d.lgs. n. 174/2016, trattandosi di conti depositati presso la Sezione nel maggio 2024. Ha poi ricordato che qualunque agente contabile è tenuto a rendicontare il proprio operato mediante il conto, per consentire la verifica della gestione.
La norma di riferimento è quella che disciplina l’imposta di soggiorno, che individua nel gestore della struttura ricettiva il responsabile del pagamento, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e gli impone la presentazione della dichiarazione e gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Il regolamento comunale di riferimento stabilisce le tariffe, gli obblighi dei gestori e la misura degli interessi per i versamenti tardivi.
Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile che ha affermato la sussistenza del rapporto di servizio tra il gestore e l’ente impositore. Le qualifiche di responsabile di imposta e di agente contabile assolvono a funzioni diverse: la prima opera sul piano solidaristico tributario, la seconda impone di riversare le somme di spettanza pubblica riscosse. La sopravvenuta normativa, con la norma di interpretazione autentica, non ha eliminato la responsabilità contabile del gestore, permanendo la giurisdizione del giudice contabile.
La Corte sottolinea che la qualità di agente contabile si radica indipendentemente da un titolo formale, essendo sufficiente la gestione, anche di fatto, di denaro a destinazione pubblica, come affermato dalle Sezioni riunite n. 22/2016. Nel caso concreto, tutti i conti risultano privi di visto e i versamenti all’ente non sono stati effettuati per ciascuna annualità considerata. L’istanza di pagamento dilazionato presentata dal contabile è rimasta inefficace per mancata prestazione della garanzia richiesta dal regolamento. Da qui la condanna al pagamento di euro 74.804,00, oltre interessi, e delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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