Il pescatore amatoriale non ha diritto ai contributi per la riconversione professionale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 239 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi comunitari per la riconversione professionale dei pescatori, la qualità di pescatore professionale costituisce il presupposto indefettibile per l’ammissibilità del beneficio, non potendo configurarsi una “riconversione” in assenza di una precedente attività professionale effettiva. L’attività di pesca svolta a fini amatoriali o di sussistenza, non organizzata in forma d’impresa e non qualificabile come lavoro autonomo o subordinato, non integra il requisito soggettivo richiesto dalla normativa di settore. La falsa autocertificazione del possesso di tale requisito integra gli estremi della colpa grave e, ove supportata dalla consapevolezza dell’insussistenza del presupposto, del dolo, configurando un’ipotesi di responsabilità amministrativa per il danno erariale conseguente all’indebita erogazione delle provvidenze pubbliche.
Il Fatto
La Procura regionale della Calabria citava in giudizio un soggetto per sentirne accertare la responsabilità amministrativa in relazione all’indebita percezione di contributi comunitari, pari a euro 40.000,00, erogati dalla Regione Calabria a valere sul Fondo Europeo per la Pesca (FEP). Il convenuto aveva richiesto e ottenuto il beneficio economico — relativo alla misura 1.5 “Compensazione socio economica per la gestione della flotta da pesca comunitaria”, tipologia 2 “riconversione professionale in ambiti diversi dalla pesca marittima” — autocertificando di aver lavorato a bordo di un’imbarcazione da pesca per almeno dodici mesi nel triennio precedente la domanda.
L’istruttoria della Guardia di Finanza e gli accertamenti della Procura evidenziavano, tuttavia, che il convenuto non risultava aver svolto attività di pesca professionale, né come imprenditore ittico, né come lavoratore dipendente o autonomo. In sede di escussione, lo stesso interessato aveva dichiarato di non aver mai svolto attività di pesca professionale intesa quale attività economica organizzata, trattenendo il prodotto della pesca esclusivamente per sé e per la propria famiglia. La Regione Calabria aveva conseguentemente revocato il contributo, mentre il convenuto non si costituiva in giudizio, risultando contumace.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti, preliminarmente, dichiarava la contumacia del convenuto, ritenendo regolarmente eseguita la notifica dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. Nel merito, il Collegio riteneva la domanda fondata, richiamando la normativa comunitaria di riferimento, in particolare l’art. 27 del Reg. CE n. 1198/2006, il quale prevede che il FEP contribuisca al finanziamento della “riconversione professionale in ambiti diversi dalla pesca marittima”. Da tale previsione il giudice contabile faceva discendere un principio ermeneutico fondamentale: la riconversione professionale postula un prius logico-fattuale, rappresentato dall’effettivo esercizio dell’attività di pescatore professionale, rispetto al quale il mutamento di attività costituisce l’elemento agevolato.
L’assenza del presupposto originario della qualifica professionale preclude, pertanto, la legittimità del beneficio, dovendo escludersi che l’attività di pesca amatoriale o di sussistenza possa integrare il requisito soggettivo richiesto dal bando. A supporto di tale conclusione, la Sezione valorizzava la dichiarazione resa dal convenuto in sede di escussione, la quale assumeva valore dirimente nel confermare la tesi accusatoria circa l’insussistenza dei presupposti per l’accesso all’agevolazione.
Quanto all’elemento soggettivo, il Collegio ravvisava il dolo, ritenendo che il convenuto, al momento della presentazione della domanda, dovesse necessariamente rappresentarsi la portata della propria autocertificazione, volta esclusivamente a ottenere specifici benefici economici. La falsa dichiarazione di essere pescatore professionale si poneva, infatti, quale condotta causalmente idonea alla percezione di somme non spettanti, costituendo il danno da risarcire all’amministrazione erogante.
La Corte accoglieva quindi la domanda, condannando il convenuto al risarcimento del danno di euro 40.000,00 in favore della Regione Calabria, maggiorato di rivalutazione monetaria e interessi legali, oltre al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Erario, liquidate in euro 475,77.
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Nota della Redazione
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