L’occultamento doloso del danno erariale non è configurabile in re ipsa (Corte dei Conti Sez. I App. n. 184 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile, l’occultamento doloso del danno, ai sensi dell’art. 1, comma 2, l. n. 20/1994, non può coincidere con la mera commissione dolosa del fatto dannoso, ma richiede un’ulteriore condotta attiva, o la violazione di obblighi di comunicazione, specificamente diretta a impedire la scoperta del danno o a nascondere un danno già prodotto. La configurabilità dell’occultamento non è pertanto ravvisabile in re ipsa dalla natura fraudolenta della condotta. Il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, momento in cui il danno assume manifestazione oggettivamente percepibile, indipendentemente dalla conoscenza soggettiva dell’amministrazione o della Corte dei conti.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Toscana aveva convenuto in giudizio una società agricola e il suo amministratore unico per il danno erariale di complessivi € 69.537,75, asseritamente derivante dall’indebita percezione, nelle annualità dal 2016 al 2019, di contributi pubblici di origine comunitaria nel comparto agricolo. Le erogazioni erano avvenute sul presupposto che la società avesse la disponibilità di terreni per l’esercizio dell’attività agricola, disponibilità riconducibile a un contratto di affitto agrario stipulato con una società facente capo al medesimo nucleo familiare. La Guardia di Finanza aveva ritenuto il contratto «ideologicamente falso, privo di qualsivoglia valida ragione economica e strettamente funzionale all’indebito ottenimento di erogazioni pubbliche».
Il giudice di primo grado, esclusa la sussistenza di iniziative di doloso occultamento del danno, dichiarava prescritta la domanda per la porzione antecedente il quinquennio dalla notifica dell’invito a dedurre e, nel merito, rigettava la domanda per insufficienza probatoria dell’elemento oggettivo della condotta illecita. Avverso tale decisione proponeva appello la Procura regionale, contestando sia la declaratoria di parziale prescrizione sia l’esclusione della responsabilità.
La Motivazione della Corte
La Corte d’appello ha disatteso il primo motivo di gravame, incentrato sull’erronea applicazione dell’art. 1, comma 2, l. n. 20/1994 in relazione alla decorrenza del termine prescrizionale. Il giudice d’appello ha rilevato che la novella introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 6, l. n. 1/2026, applicabile anche ai giudizi pendenti non definiti con sentenza passata in giudicato, ha specificato che l’occultamento doloso richiede una condotta attiva ulteriore rispetto alla causazione del danno, ovvero la violazione di obblighi di comunicazione. La dissimulazione non può coincidere con la commissione stessa del fatto illecito.
Nel caso di specie, gli elementi addotti dalla Procura — stipulazione di un contratto di affitto simulato, mancata riscossione del canone, mancata registrazione delle operazioni in contabilità, fotografie non rappresentanti lo stato dei luoghi, false dichiarazioni agli enti accertatori — sono stati ritenuti privi di una autonoma e reale attitudine decettiva. Si trattava, secondo la Corte, di allegazioni documentali non finalizzate a creare una situazione di apparenza idonea a impedire l’emersione della condotta, o di prodotti postumi dell’approfondimento istruttorio. Non essendo ravvisabili elementi idonei a dimostrare iniziative volte a occultare il danno, questo ha assunto epifanica manifestazione obiettiva in occasione dell’erogazione delle singole porzioni di finanziamento.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto «manifestamente inconsistente» la critica della Procura alla valutazione atomistica degli elementi indiziari, affermando che la verifica della robustezza dell’impianto probatorio non può prescindere da un apprezzamento minuto delle singole componenti, pur nella successiva verifica della loro congruenza complessiva. Richiamato il canone di sinteticità di cui all’art. 5 c.g.c. e all’art. 17, comma 1, norme di attuazione del c.g.c., la Corte ha fatto sintetico rinvio alle argomentazioni difensive degli appellati, corroborate da riscontri documentali incontestati, idonee a neutralizzare tutti gli indicatori presuntivi di anomalia posti a base della contestazione.
In conclusione, l’appello è stato rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata. Le spese del grado, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori, sono state poste a carico della Regione Toscana quale amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c., valorizzandosi l’attitudine polivalente del rapporto di servizio funzionale fondante la giurisdizione contabile anche rispetto al regime delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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