Mancata ottemperanza all’istruttoria e assoluzione per non contestazione specifica (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 51 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa il giudice contabile pone a fondamento della decisione, ai sensi dell’art. 95 c.g.c., anche i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, secondo la regola di non contestazione desumibile dall’art. 115, comma 1, cod. proc. civ. La mancata contestazione specifica elimina il dubbio sulla sussistenza dei fatti affermati, con redistribuzione dell’onere della prova in capo a chi li allega. Nei procedimenti a contenuto sanzionatorio o risarcitorio le lacune probatorie dell’attore non giovano a chi agisce, ma all’incolpato, in applicazione del principio in dubio pro reo. Ne consegue che, ove l’amministrazione non ottemperi alle reiterate ordinanze istruttorie, l’appello avverso la condanna va accolto e l’incolpato assolto per insufficiente dimostrazione del danno erariale.

Il Fatto

Il ricorrente era stato convenuto in giudizio dalla Procura regionale per rispondere di un danno erariale di € 116.667,06, oltre rivalutazione e interessi, in favore dell’AGEA, per l’indebita percezione di contributi comunitari dal 2011 al 2017. Secondo l’accusa, l’agricoltore aveva presentato domanda unica di pagamento dichiarando la disponibilità di particelle di terreni mai posseduti, sulla base di contratti disconosciuti dai proprietari, che avevano anzi sporto querela per appropriazione indebita.

Con la sentenza n. 37/2021 del 13 gennaio 2021 la Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia aveva accolto la domanda condannandolo al pagamento della somma. L’incolpato ha proposto appello, deducendo l’erronea valutazione delle risultanze probatorie, la mancata applicazione delle norme comunitarie e la carenza della motivazione, chiedendo l’espletamento della prova testimoniale.

La Motivazione della Corte

Il giudice d’appello ricostruisce il quadro normativo di riferimento: nel regime del pagamento unico l’erogazione dei contributi presuppone un titolo giuridicamente idoneo, fiscalmente valido e debitamente documentabile, che attribuisca al coltivatore la disponibilità della superficie. La mera relazione di fatto con il fondo non è sufficiente, potendo concretarsi persino nell’usurpazione di terreni altrui. La mancata corrispondenza tra ettari dichiarati ed ettari effettivamente detenuti comporta riduzione o revoca del pagamento.

In fatto, il Collegio rileva che, per verificare la tesi dell’appellante secondo cui egli era comunque in possesso di un numero di titoli sufficiente a giustificare i contributi percepiti, sono state emesse tre ordinanze istruttorie (n. 35/A/2021, n. 28/A/2022 e n. 11/A/2023) con cui si è chiesto all’AGEA di indicare, per ciascuna annualità, il numero e il valore dei titoli, le modalità di calcolo e la superficie presa in esame. L’AGEA non ha fornito gli elementi richiesti, riservandosi di offrire ulteriori notizie mai fornite, e ha trasmesso soltanto la sentenza del TAR Catania n. 822/2023, che ha respinto il ricorso del produttore avverso l’accertamento.

Su questa base la Corte richiama i principi della Suprema Corte in tema di non contestazione (Cass. n. 15288 del 2023; Cass. n. 16028 del 2023; Cass. n. 10182 del 2007; Cass. n. 13079 del 2008): l’art. 115, comma 1, cod. proc. civ. non introduce alcuna finzione di dimostrazione del fatto non contestato, ma opera una mera relevatio ab onere probandi in favore di chi l’ha allegato. La regola è espressamente recepita dall’art. 95 c.g.c. e trova applicazione anche nel giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti.

Da ciò deriva che solo la contestazione specifica fa sorgere l’onere di provare il fatto allegato in capo a chi lo afferma. Nel procedimento di responsabilità, le lacune probatorie dell’attore non possono agire a suo favore, ma giovano all’incolpato, secondo il principio in dubio pro reo. Alla luce di tali regole, non avendo l’AGEA fornito i documenti richiesti con ben tre ordinanze, il Collegio accoglie l’appello, annulla la sentenza di primo grado e assolve l’appellante da ogni addebito, liquidando le spese legali di entrambi i gradi a carico dell’AGEA. La mancata ottemperanza alle reiterate ordinanze istruttorie viene inoltre segnalata alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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