Pensione privilegiata: giurisdizione contabile e onere della prova del nesso causale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 100 del 01.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice contabile la domanda con cui il militare, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, chieda l’accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, anche in assenza di previa domanda amministrativa di pensione privilegiata. È ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., l’azione di mero accertamento finalizzata alla pensione di privilegio. Nel merito, il diritto alla pensione privilegiata non è legato al mero manifestarsi dell’affezione durante il servizio, occorrendo la prova di un concreto nesso eziologico tra patologia ed eventi di servizio, quali causa o concausa efficiente e determinante. Grava sul ricorrente l’onere di provare tale nesso secondo parametri di ponderata probabilità scientifica, non essendo sufficienti criteri possibilistici o presuntivi, tanto più ove l’infermità abbia eziologia multifattoriale.
Il Fatto
Il ricorrente, già appuntato dei Carabinieri, agisce al solo fine di conseguire la pensione privilegiata. Richiama l’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo presentata nel 2019 per una patologia del rachide. La C.M.O. competente aveva ascritto l’infermità alla Tabella A, categoria 8^, ma il C.V.C.S. l’aveva giudicata non dipendente da causa di servizio; di conseguenza il Comando Generale aveva negato il riconoscimento.
Il ricorrente lamenta la carenza motivazionale e il difetto istruttorio del parere negativo, per non avere l’organo tecnico considerato le modalità del servizio, in particolare le lunghe percorrenze su furgoni con sedili di legno per la traduzione dei detenuti, ritenute almeno concausa della patologia. Chiede l’annullamento degli atti e il riconoscimento della causa di servizio. Si costituiscono il Comando Generale e il Ministero dell’Economia, eccependo il difetto di giurisdizione, la carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il giudice afferma la propria giurisdizione. Il discrimine con il giudice amministrativo si individua nel petitum sostanziale: la domanda volta alla pensione di privilegio, o all’accertamento della dipendenza causale finalizzato a essa, appartiene alla Corte dei conti; quella rivolta all’equo indennizzo spetta al giudice del rapporto di impiego. Richiama in proposito la giurisprudenza di legittimità e le Sezioni Unite n. 21605/2019.
È rigettata l’eccezione di inammissibilità per mancanza di domanda amministrativa di pensione privilegiata. La Corte richiama l’orientamento delle Sezioni di appello e, soprattutto, la pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite n. 12/2023/QM, che ha ritenuto ammissibile il ricorso con cui l’interessato domandi il positivo accertamento della dipendenza in funzione del futuro trattamento di privilegio, pur senza aver presentato domanda amministrativa.
Nel merito, ricostruito il quadro normativo — art. 6 d.l. n. 201/2011, che ha abrogato gli istituti salvo il comparto sicurezza e difesa; art. 1885 d.lgs. n. 66/2010; artt. 64 e 67 d.P.R. n. 1092/1973 — il giudice rileva che il parere del C.V.C.S. è, dal d.P.R. n. 461/2001, obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione, secondo l’orientamento del Consiglio di Stato richiamato (Cons. Stato n. 2683/2011; n. 4452/2016).
Il parere negativo risulta, nella specie, congruo sul piano istruttorio e motivazionale. L’organo tecnico ha esaminato l’intera carriera del militare, i servizi esterni e di pattugliamento, e ha ricondotto la patologia a fenomeni dismetabolico-degenerativi di natura extralavorativa, escludendo fattori micro o macrotraumatici. Le doglianze del ricorrente, prive di supporto medico-legale, si limitano a ribadire circostanze già valutate. Il servizio di traduzione su mezzi inadeguati risulta circoscritto a un breve periodo iniziale e a una percorrenza annua non anomala, non documentata come svolta su mezzi vetusti.
Il giudice ribadisce che nella nozione di causa efficiente e determinante rientrano solo eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, escluse le circostanze generiche quali inevitabili disagi, fatiche e stress, fattore di rischio ordinario della vita militare. L’onere probatorio grava sul ricorrente anche nelle patologie multifattoriali, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata (SS.UU. n. 11353/2004). La carenza probatoria non può essere sanata con una consulenza tecnica d’ufficio esplorativa, che contrasterebbe con il principio dispositivo. Il ricorso è pertanto infondato e respinto, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.