Agente contabile di fatto escluso senza maneggio delle partecipazioni (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 63 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22 preclude la configurabilità della qualità di agente contabile in capo agli amministratori delle società a partecipazione regionale per il solo fatto della carica ricoperta. La qualifica di agente contabile presuppone il maneggio dei beni oggetto del conto giudiziale e, trattandosi di partecipazioni societarie, spetta ai soggetti dell’ente proprietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio. Ne consegue il difetto di legittimazione passiva del convenuto e l’improcedibilità del giudizio di resa del conto, restando l’amministrazione tenuta ad acquisire il conto e a provvedervi alla parificazione secondo gli artt. 137 e seguenti del codice della giustizia contabile.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale relativo all’esercizio 2021, reso dal consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella società Fincalabra. Il magistrato istruttore ha proposto al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione, segnalando l’assenza di un valido atto di parifica e contestando la stessa qualifica di agente contabile del convenuto, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024.
Con decreto presidenziale n. 236 del 20 giugno 2025, notificato insieme alla relazione di irregolarità, è stata fissata l’udienza di discussione. Nessuno è comparso per l’agente contabile e per l’amministrazione; il pubblico ministero ha concluso per l’improcedibilità. La questione centrale attiene dunque alla legittimazione passiva nel giudizio di resa del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da un rilievo processuale preliminare. Solo il deposito del conto giudiziale parificato costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio, a norma dell’art. 140, comma 3, c.g.c. Ai sensi dell’art. 618 del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione che certifica la concordanza dei conti con le scritture dell’amministrazione è elemento imprescindibile per il deposito e per l’esame giudiziale. Nel caso concreto la dicitura di conformità informatica apposta sul decreto di parifica non risulta sottoscritta digitalmente, sicché deve prendersi atto dell’assenza di un valido atto di parifica.
La Corte affronta poi il profilo sostanziale. Dagli accertamenti del magistrato istruttore emerge che il convenuto, nell’esercizio verificato, rivestiva la carica di componente del consiglio di amministrazione della società partecipata. La qualifica di agente contabile gli era ascritta in forza dell’art. 8 della legge regionale n. 22/2007, che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo con la sentenza n. 59/2024 per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
La disposizione censurata individuava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni regionali e impossibilitati ad averla per conflitto di interesse. Il Collegio sottolinea il contrasto con i principi della legislazione statale, che identificano l’agente contabile nel soggetto titolare del maneggio dei beni oggetto del conto. Per le partecipazioni societarie tale soggetto va individuato tra i componenti dell’ente proprietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio, come si desume dagli artt. 20, lettera c), 29, 32 e 178 del R.D. n. 827/1924, dall’art. 9, comma 2, TUSP e dall’art. 137 c.g.c.
La dichiarazione di incostituzionalità impedisce di affermare la qualità di agente contabile ex lege del convenuto quale componente del consiglio di amministrazione. Non è configurabile nemmeno la figura dell’agente contabile di fatto, poiché difetta il maneggio delle quote. Difettando la legittimazione passiva, il giudizio va dichiarato improcedibile. La pronuncia non definisce tuttavia la regolarità delle gestioni: i conti dovranno essere resi dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni nel 2021, con l’amministrazione regionale tenuta ad acquisire il conto e a curarne la parificazione. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in ragione della natura officiosa del giudizio e della mancata costituzione delle parti.
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Nota della Redazione
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