Esenzione IRPEF agli equiparati alle vittime del dovere su ogni pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 72 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 estende i benefici fiscali in materia di esenzione dall’imposta sui redditi a tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, senza prevedere alcuna necessaria correlazione tra la pensione e l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere o di soggetto equiparato. Il beneficio ha natura esclusivamente soggettiva e prescinde dalla tipologia del trattamento pensionistico goduto, sia esso di privilegio o di altra natura. I rinvii alle leggi n. 466/1980, n. 302/1990 e ai commi 563 e 564 dell’art. 1 della legge n. 266/2005 delimitano soltanto l’ambito dei destinatari, non i trattamenti agevolati. Appartiene pertanto alla giurisdizione della Corte dei conti la controversia in cui si faccia valere il diritto all’esenzione fiscale sul trattamento pensionistico, quale aspetto della correttezza della sua quantificazione.

Il Fatto

Il ricorrente, Luogotenente della Guardia di Finanza in congedo, è stato riconosciuto dal Ministero dell’Interno soggetto equiparato a vittima del dovere, con conseguente erogazione dei relativi benefici. Dopo l’entrata in vigore, il 01.01.2017, dell’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016, ha chiesto all’INPS di esentare dalle ritenute IRPEF il proprio trattamento pensionistico. L’Istituto ha respinto l’istanza il 10.02.2025, applicando la lettura dei propri messaggi Hermes secondo cui l’esenzione spetterebbe ai soli trattamenti pensionistici di privilegio correlati all’evento che ha dato luogo allo status.

Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti, chiedendo l’accertamento dell’esenzione e la condanna dell’INPS a cessare la ritenuta fiscale alla fonte. L’Istituto si è costituito sostenendo il difetto di correlazione tra la patologia posta a base della pensione di privilegio e gli eventi che hanno determinato il riconoscimento dello status di equiparato.

La Motivazione della Corte

Il Giudice ha anzitutto affermato la propria giurisdizione, richiamando l’indirizzo consolidato della Cassazione secondo cui spettano in via esclusiva alla Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti. La questione attiene alla correttezza della quantificazione dell’importo erogato e non all’esercizio del potere impositivo, con conseguente esclusione della giurisdizione tributaria.

Nel merito, la Corte ha rilevato che il testo dell’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 estende i benefici fiscali ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti senza specificare alcuna limitazione quanto alla tipologia di pensione. Ha quindi aderito all’orientamento della Cass. civ. Sez. V n. 7958 del 25.03.2025 e della Cass. civ. Sez. V n. 7694 del 23.03.2025, che hanno qualificato il beneficio come di natura esclusivamente soggettiva, nonché a quello di Cass. civ. Sez. V n. 15056 del 29.05.2024.

Il Giudice ha precisato che i riferimenti normativi contenuti nella disposizione delimitano unicamente l’ambito dei destinatari dell’estensione e non i trattamenti agevolati, richiamando sul punto Cass. civ. Sez. trib. n. 4873/2015, n. 15023/2024 e n. 15115/2024. Ha inoltre escluso che una limitazione oggettiva possa derivare dal rinvio alle disposizioni che disciplinano i benefici fiscali estesi.

La Corte ha infine richiamato la conforme giurisprudenza contabile, tra cui la Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello n. 39/2025 e le decisioni delle Sezioni regionali per la Toscana, la Liguria e la Campania. Ha quindi respinto la richiesta di rinvio formulata dall’Istituto, ritenendo la causa matura per la decisione, e ha accertato il diritto del ricorrente all’esenzione IRPEF sul trattamento pensionistico in godimento, condannando l’INPS a porre fine alla relativa trattenuta. Le spese di lite sono state compensate in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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