Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nella pensione privilegiata militare (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 606 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento e la liquidazione in via amministrativa della pensione privilegiata, intervenuti dopo il deposito del ricorso, determinano la cessazione della materia del contendere, venendo meno l’interesse alla decisione. La soccombenza virtuale dell’ente previdenziale giustifica la condanna alle spese processuali, allorché la prestazione sia stata corrisposta solo nel corso del giudizio, a fronte dell’inerzia serbata prima della domanda giudiziale.
Il Fatto
Il ricorrente, già maresciallo luogotenente cessato dal servizio per dimissioni, aveva presentato domanda di pensione privilegiata ordinaria. All’esito della visita medico-legale, la competente Commissione aveva riconosciuto l’ascrivibilità delle infermità denunziate alla tabella A categoria 8. Nonostante i successivi solleciti, l’ente previdenziale non aveva provveduto alla liquidazione della prestazione.
Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti, chiedendo il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, in via gradata una consulenza tecnica e la condanna degli enti resistenti. Si costituivano l’INPS e il Ministero della Difesa, quest’ultimo eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione sollevata dal Ministero della Difesa. Rileva che, in materia di pensioni militari, a far data dal 01.01.2010 la competenza è interamente dell’INPS. Ne consegue la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva del Ministero e la sua estromissione dal giudizio.
Sul merito, il Giudice prende atto che l’INPS, accogliendo la richiesta del ricorrente, ha proceduto a liquidare la prestazione oggetto di causa in data 12.09.2024. Il riconoscimento è intervenuto, quindi, in pendenza di giudizio e dopo il deposito del ricorso.
Da qui la dichiarazione di cessata materia del contendere, con revoca dell’ordinanza n. 77/2024 con cui era stato richiesto parere medico-legale alla Sezione speciale del Collegio medico legale presso la Corte dei conti di Roma.
Quanto alle spese, la Corte applica il principio della soccombenza virtuale. L’amministrazione previdenziale, dopo la soppressione delle Commissioni Mediche di Verifica operanti presso il MEF, ha richiesto la visita presso la competente Commissione Medica Ospedaliera di Roma solo in data 30.05.2024, dunque successivamente al deposito del ricorso del 05.07.2023. Tale circostanza dimostra che la prestazione è stata liquidata solo per effetto dell’iniziativa giudiziale.
L’INPS è pertanto condannata al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 400,00. La decisione è assunta in composizione monocratica.
Nota della Redazione
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