Pensione privilegiata: nesso causale tra saturnismo e disturbo disforico-ansioso accertato (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 605 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità psichica può fondarsi sul nesso causale o concausale con una patologia già riconosciuta come dipendente da causa di servizio, allorché il consulente tecnico d’ufficio ne affermi la sussistenza con elevata probabilità sulla base della documentazione sanitaria e dell’anamnesi. Il giudice di merito che aderisca alle conclusioni del CTU, logicamente e congruamente motivate, esaurisce l’obbligo di motivazione con l’indicazione delle fonti del proprio convincimento, senza necessità di confutare analiticamente le contrarie allegazioni dei consulenti di parte, implicitamente disattese in quanto incompatibili. L’accertamento della dipendenza, operato ai soli fini del futuro trattamento di pensione privilegiata, con ascrizione alla Tabella A, categoria VIII, non integra condanna e fa stato solo se la legislazione vigente alla data del pensionamento resti invariata nei tratti essenziali.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente dell’Aeronautica Militare, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del disturbo disforico-ansioso con prevalenti aspetti ipocondriaci, ai fini del diritto a pensione privilegiata ordinaria commisurata alla Tabella A, categoria VIII, annessa al d.P.R. n. 834/1981.
Il Ministero della Difesa, con decreto n. 2074 del 12.07.2019, aveva respinto l’istanza, sulla base del parere del Comitato di verifica che aveva escluso la dipendenza per la patologia psichica, pur riconoscendola per la sindrome neurogena da intossicazione cronica esogena da effetti tossici del piombo. Costituitisi il Ministero e l’INPS, con eccezioni preliminari e di merito, la Corte ha dapprima respinto le eccezioni con sentenza parziale e disposto incombente istruttorio, poi rinnovato l’accertamento medico-legale.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha respinto le eccezioni di difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva, di ne bis in idem e di improponibilità per assenza di domanda amministrativa, affermando la sussistenza della giurisdizione contabile e richiamando le pronunce delle Sezioni riunite e della Sezione II d’appello in materia.
Nel merito, la decisione si fonda sul parere dell’Ufficio medico-legale presso la ASL, che ha riconosciuto il nesso causale tra l’intossicazione cronica da piombo e il disturbo psichiatrico, con ascrizione alla VIII categoria della Tabella A. Il consulente ha ritenuto che il saturnismo abbia agito, con elevata probabilità, come noxa patogena sullo stato psichico, precisando che la circostanza della documentazione psichiatrica comparsa solo dopo svariati mesi non spezza il nesso, essendosi la sindrome verosimilmente manifestata ancor prima della sua certificazione specialistica.
Il giudice monocratico non ha ravvisato ragioni per discostarsi dalle conclusioni del proprio CTU, logicamente e congruamente motivate e confermate dalle perizie di parte e dalla documentazione sanitaria. Ha richiamato il principio per cui l’adesione al parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, anche per relationem, con richiamo ai precedenti di legittimità sul punto.
Quanto agli effetti, la permanenza in servizio del ricorrente preclude in questa sede statuizioni di condanna: il dictum si limita all’accertamento della dipendenza da causa di servizio, ai limitati fini della futura pensione privilegiata e impregiudicata l’azione amministrativa sui requisiti residui. L’accertamento potrà fare stato solo se la legislazione vigente alla data dell’effettivo pensionamento resti invariata nei tratti essenziali. Le spese sono integralmente compensate per la complessità degli accertamenti tecnici, ex art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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