Reversibilità al nipote minore convivente a carico dell’ascendente (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 187 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione di reversibilità, il nipote minore è destinatario diretto del trattamento del nonno deceduto, anche in assenza di affidamento formale, purché viva a carico dell’ascendente. Il requisito della vivenza a carico si compone di un presupposto negativo, l’impossibilità dei genitori di provvedere al mantenimento, e di un presupposto positivo, il mantenimento abituale e preponderante da parte del de cuius. La condizione di non autosufficienza economica non richiede la nullatenenza, ma redditi insufficienti al mantenimento. L’assegno unico universale, per la sua neutralità fiscale, non è reddito computabile ai fini del requisito. Per il nipote minorenne è irrilevante l’accertamento dell’impossibilità al proficuo lavoro.
Il Fatto
I genitori, esercenti la potestà sul figlio minore, agiscono per il riconoscimento del diritto del figlio alla reversibilità della pensione della nonna paterna, deceduta nel luglio 2023.
La domanda amministrativa, presentata nel luglio 2023, è stata rigettata dall’INPS nel febbraio 2025 sul presupposto che la madre avesse percepito l’assegno unico per il figlio. Respinti l’istanza di riesame e il ricorso amministrativo, i ricorrenti adiscono il giudice delle pensioni, deducendo che l’assegno era riferito agli altri due figli, che il minore è riconosciuto invalido con indennità di accompagnamento e che l’intera famiglia era a carico della nonna. L’INPS contesta la vivenza a carico e la mancanza di prova dei redditi del padre del minore.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce la disciplina del trattamento ai superstiti vigente nell’assicurazione generale obbligatoria, estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive dall’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995. Il rinvio conduce all’art. 22 della legge n. 903/1965, che individua coniuge e figli superstiti, e all’art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 818/1957, contenente la clausola di equiparazione.
Nella versione originaria, rileva il giudicante, i nipoti non figuravano tra i destinatari diretti della reversibilità, salvo affidamento formale. Sul punto sono intervenute due pronunce additive della Corte costituzionale n. 180/1999, che ha incluso i nipoti minori viventi a carico degli ascendenti anche non formalmente affidati, e n. 88/2022, che ha esteso la platea ai nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e a carico degli ascendenti. Ne deriva che entrambe le categorie sono destinatari diretti del trattamento, purché sia dimostrata la vivenza a carico.
Quanto alla prova del requisito, la giurisprudenza contabile consolidata richiede la compresenza di un presupposto negativo, l’impossibilità dei genitori di provvedere ai figli, e di uno positivo, il mantenimento abituale e preponderante da parte dell’ascendente. La non autosufficienza economica non coincide con la nullatenenza, ma con redditi insufficienti al mantenimento, individuati nella percezione di un reddito inferiore al minimo INPS maggiorato del 30%. Nel caso del nipote convivente la vivenza a carico può presumersi; in assenza di convivenza va accertata sulle esigenze alimentari e sulle fonti di reddito.
Nel caso concreto il requisito risulta dalla dichiarazione dei redditi dell’ascendente, dagli sgravi fiscali fruiti e dall’inserimento nello stato di famiglia del nipote e di entrambi i genitori. Il giudice ritiene irrilevante la percezione dell’assegno unico: l’art. 8 del d.lgs. n. 230/2021 ne afferma la neutralità fiscale e la circolare INPS n. 185/2015 precisa che si considerano solo i redditi assoggettati a IRPEF, con esclusione di quelli esenti o non computabili. L’assegno non è dunque reddito e non incide sulla non autosufficienza. Quanto alla richiesta di CTU, l’impossibilità al proficuo lavoro rileva solo per i nipoti maggiorenni orfani, non per i minorenni.
Il ricorso è accolto: il diritto alla reversibilità è riconosciuto con decorrenza dal decesso dell’ascendente e fino alla maggiore età, con condanna dell’INPS agli arretrati, a interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre alle spese di lite liquidate in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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