Conto giudiziale dell’economo comunale dichiarato irregolare senza addebito (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 259 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso dall’economo comunale deve essere dichiarato irregolare quando la gestione economale sia stata svolta in assenza di chiare e specifiche disposizioni regolamentari, idonee a garantire il rispetto dei valori cui deve tendere la gestione medesima. La vetustà del regolamento non ne consente il superamento dei limiti di spesa, né rende regolare il rimborso di spese effettuato con richiamo improprio a disposizioni non pertinenti. La dichiarazione di irregolarità non comporta tuttavia automaticamente l’addebito: questo può essere escluso, ai sensi dell’art. 133 cod. giust. cont., in ragione della non gravità delle irregolarità rilevate e dell’indubbio vantaggio conseguito dall’ente.
Il Fatto
Il Magistrato istruttore ha chiesto il deferimento al Collegio del conto giudiziale reso dall’agente contabile nella qualità di economo di un ente locale, rilevando plurime irregolarità. Tra queste: inesattezza nella compilazione delle informazioni contabili; indeterminatezza del quadro normativo di riferimento; mancanza di un provvedimento iniziale di attribuzione delle anticipazioni; inversione della normale sequenza procedimentale della gestione economale; superamento del limite di spesa previsto dal Regolamento economale per diverse uscite.
La Procura regionale ha concluso per la declaratoria di irregolarità, raccomandando l’adeguamento alle prescrizioni regolamentari e chiedendo l’addebito di un importo complessivo riconducibile ai buoni economali superiori ai limiti vigenti. L’agente contabile e il responsabile del servizio finanziario hanno depositato memorie difensive, chiedendo in via principale il discarico e in subordine il discarico senza addebito. Dopo due differimenti disposti per garantire il diritto di difesa del contabile, la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Analizzando i singoli profili, il Collegio ritiene che le irregolarità formali del conto sussistano. Quanto alla compilazione delle informazioni contabili, la difesa ha chiarito che le anomalie derivavano da un problema del pregresso software di contabilità, risolto a partire dall’anno successivo, senza che la correttezza della rendicontazione sostanziale sia mai stata contestata dall’istruttore.
Sui profili del quadro normativo di riferimento, il Collegio prende atto dei chiarimenti forniti dall’ente, che ha adottato provvedimenti di adeguamento nel 2024 e nel 2025, e delle motivazioni addotte per la rendicontazione trimestrale delle anticipazioni. Quanto alle osservazioni sulla sequenza procedimentale e sull’attribuzione delle anticipazioni, l’amministrazione ha fornito giustificazioni ritenute non convincenti sul piano procedurale, ma ha rassicurato sull’adeguamento delle prassi alla disciplina regolamentare.
Il nucleo della decisione riguarda il superamento del limite di spesa fissato dal Regolamento economale e il rimborso di spese sostenute da un dipendente. Il Collegio osserva che la gestione è stata svolta in assenza di chiare e specifiche disposizioni idonee a garantire il rispetto dei valori della gestione economale. Il limite regolamentare non è superabile e il richiamo operato per giustificare il rimborso risulta improprio, perché non pertinente.
Tuttavia, poiché si tratta di spese che hanno comunque comportato un indubbio vantaggio per l’ente, il Collegio accoglie la richiesta di discarico senza addebito proposta dalla Procura regionale, escludendo la sussistenza di un concreto pregiudizio erariale. In ragione della non gravità delle irregolarità rilevate, le spese del giudizio sono compensate.
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Nota della Redazione
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