Esenzione IRPEF a vittime del dovere su tutti i trattamenti pensionistici (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 258 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esenzione IRPEF per le vittime del dovere e i soggetti equiparati, il beneficio fiscale previsto dall’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016, che ha esteso a tali categorie i benefici già previsti per le vittime del terrorismo, si applica a tutti i trattamenti pensionistici goduti dal beneficiario, indipendentemente dalla loro correlazione con l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status. L’esenzione, decorrente dal 1° gennaio 2017, ha natura soggettiva e non è limitata alle sole pensioni privilegiate o a quelle conseguenti all’evento lesivo: lo si ricava dall’interpretazione letterale della norma, che non pone restrizioni sui trattamenti agevolabili, e da quella sistematica, che impone parità di trattamento rispetto alle vittime del terrorismo. Alla Corte dei conti non è quindi consentito restringere il beneficio alle sole pensioni riguardanti la medesima patologia per cui è stata riconosciuta l’equiparazione ai sensi della legge n. 266/2005.
Il Fatto
Il ricorrente, qualificato equiparato a vittima del dovere con decreto ministeriale per aver contratto infermità in attività di missione, è titolare di pensione diretta. Ha presentato all’INPS domanda di esenzione dall’imposta IRPEF sulla pensione, senza ottenere alcun riscontro.
Ha perciò richiamato l’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 e la lettura offerta dalla giurisprudenza, che riconosce l’esonero a prescindere dal tipo di pensione. L’INPS, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto, sostenendo che il beneficio spetti solo in presenza di una pensione privilegiata in pagamento per la stessa patologia per cui è stata riconosciuta l’equiparazione, in linea con un proprio messaggio del 2017. La questione approda al giudice contabile anche sotto il profilo della giurisdizione, che il ricorrente argomenta.
La Motivazione della Corte
Il giudice ritiene fondato il ricorso. Dalla disamina delle disposizioni che disciplinano la fattispecie non emerge alcun elemento idoneo a suffragare la tesi dell’amministrazione previdenziale, volta a limitare il beneficio alle sole pensioni riguardanti la stessa patologia per cui è stata riconosciuta l’equiparazione.
Dirimente è la pronuncia della Suprema Corte richiamata dalle parti, secondo cui il beneficio fiscale dell’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 si applica a tutti i trattamenti pensionistici goduti dal beneficiario, indipendentemente dalla loro correlazione con l’evento che ha determinato lo status di vittima del dovere. L’esenzione, decorrente dal 1° gennaio 2017, ha natura soggettiva.
Il percorso argomentativo della Suprema Corte poggia su duplice rilievo. L’interpretazione letterale della norma non pone restrizioni sui trattamenti pensionistici agevolabili; l’interpretazione sistematica impone di garantire parità di trattamento rispetto alle vittime del terrorismo. A ciò si aggiunge che il diritto della vittima del dovere non rientra necessariamente nei diritti inerenti al rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo riguardare anche soggetti privi di tale rapporto che abbiano comunque svolto un servizio. La ratio della normativa è quella di assicurare alle vittime e ai loro familiari strumenti adeguati di tutela e sostegno, morali ed economici, non meramente simbolici.
La conferma giunge anche dalla prassi amministrativa, che ha riconosciuto l’esenzione sull’intero trattamento pensionistico e non sulla sola quota correlata all’evento lesivo. Né la limitazione opposta dall’istituto trova appiglio nelle disposizioni richiamate: non vi è motivo per escludere la pensione del ricorrente, al quale non è contestato il riconoscimento dello status di equiparato. Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza contabile d’appello.
Il ricorso è pertanto accolto e la pensione diretta del ricorrente è dichiarata esente dall’IRPEF. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei confronti del difensore, dichiaratosi antistatario, in complessivi 2.500,00 euro oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Nota della Redazione
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