Cessazione materia del contendere e soccombenza virtuale sulle spese nel ricalcolo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 130 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando sopravvenga una situazione che elimini le ragioni del contendere, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, da accertare avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte. Ai soli fini della pronuncia sulle spese, il giudice valuta l’esito virtuale del giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale. Se il beneficio richiesto era già stato riconosciuto prima dell’instaurazione del giudizio e della diffida amministrativa, l’esito virtuale avrebbe registrato la soccombenza del ricorrente, con conseguente condanna alle spese.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, collocato a riposo per raggiunti limiti di età, ha agito per ottenere l’accertamento del diritto al ricalcolo della pensione in godimento ai sensi dell’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997, con corresponsione degli arretrati. Il beneficio invocato è il c.d. moltiplicatore, consistente nell’aumento del montante contributivo di un importo pari a cinque volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio.

Il ricorrente aveva richiesto il ricalcolo all’INPS con PEC del 6 marzo 2023. L’ufficio aveva riscontrato che il trattamento era stato liquidato sulla base dei dati trasmessi dall’ente di appartenenza, riservandosi la riliquidazione a seguito di nuovo flusso con gli aggiornamenti necessari. L’INPS, costituendosi, ha sostenuto di aver già applicato il moltiplicatore sia in prima liquidazione sia in ultima riliquidazione, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la condanna del ricorrente alle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che la documentazione prodotta dall’INPS e la concorde dichiarazione delle parti, ribadita in udienza, dimostrano il sopraggiungere di una situazione che ha eliminato le ragioni del contendere. È venuto meno l’interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice. Sul punto il giudice richiama il proprio precedente Corte dei conti Sez. giurisd. per la Regione Siciliana sent. 210/2018.

È stata pertanto dichiarata l’intervenuta cessazione della materia del contendere. La questione si sposta sul regolamento delle spese, che il giudice affronta ai soli fini della pronuncia sul punto.

All’esito di una valutazione sommaria sull’esito virtuale del giudizio, la Corte ha considerato che il riscontro dell’INPS in sede amministrativa può non aver fornito chiari riferimenti al ricorrente. Tuttavia, in accordo con la parte resistente, il beneficio richiesto era già stato riconosciuto prima dell’instaurazione del giudizio e della diffida amministrativa.

Da tanto consegue che l’esito virtuale del giudizio avrebbe registrato la soccombenza del ricorrente. Le spese legali seguono quindi il principio della soccombenza virtuale e sono liquidate come in dispositivo, con condanna del ricorrente al pagamento in favore dell’INPS nella misura omnicomprensiva di € 150,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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