Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 12 del 05.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, pur non disciplinata dal codice di giustizia contabile né dal codice di procedura civile, è istituto di estinzione del processo di elaborazione giurisprudenziale applicabile a tutti i giudizi in cui si esercita la giurisdizione della Corte dei conti. Essa si verifica per sopravvenuta soddisfazione del diritto esercitato, quando il fatto nuovo che elimina integralmente la materia di lite è successivo alla proposizione della domanda ed è ritualmente acquisito al processo, ovvero concordemente ammesso dalle parti. Nei giudizi pensionistici la relativa declaratoria segue al riconoscimento in via amministrativa del diritto alla riliquidazione del trattamento in godimento. Sulle spese si applica il principio di soccombenza virtuale, che impone la condanna dell’ente previdenziale che abbia dato causa al giudizio, salvo che ricorrano giusti motivi di compensazione.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, titolare di pensione diretta liquidata con il sistema misto con decorrenza 01.11.2019, lamentava l’errato calcolo della retribuzione da parte dell’amministrazione datrice e dell’INPS, con incidenza negativa sulla liquidazione del trattamento pensionistico. L’amministrazione aveva rilevato, già prima del collocamento a riposo, una differenza di somme retributive per gli anni 2011 e 2012, determinanti ai fini della riliquidazione in senso migliorativo, e aveva sollecitato più volte l’Istituto previdenziale. L’INPS aveva richiesto l’inserimento delle voci del c.d. ultimo miglio sul portale telematico, adempimento che il Ministero assumeva inibito dal sistema.

Il ricorrente chiedeva quindi dichiararsi il diritto alla riliquidazione dal collocamento a riposo, con arretrati, interessi e rivalutazione monetaria. Il Ministero eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva; l’INPS, costituitosi, rappresentava di avere ricevuto i dati il 09.01.2023, di avere riliquidato la pensione e di avere corrisposto quanto dovuto sulla rata di settembre 2023, eccependo in via subordinata la prescrizione quinquennale.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero. Il Dicastero è astrattamente coinvolto nella vicenda amministrativa — errato calcolo del trattamento retributivo e conseguente rettifica della retribuzione utile ai fini pensionistici — antecedente alla liquidazione dei maggiori importi, anche alla stregua di quanto prospettato dall’INPS in ordine alla trasmissione dei dati del c.d. ultimo miglio.

Nel merito, l’INPS ha provveduto in via amministrativa a riconoscere il diritto alla riliquidazione della pensione e tale riliquidazione risulta pienamente in linea con le conclusioni formulate dal ricorrente, che ha espressamente aderito alla richiesta di declaratoria. È quindi venuta meno ex se la ragione che rappresenta l’essenza stessa della controversia, in funzione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio.

La Corte ricostruisce l’istituto. La cessazione della materia del contendere è espressamente prevista solo da alcune disposizioni sul processo tributario (art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992) e dal codice del processo amministrativo (art. 34 d.lgs. n. 104 del 2010), ove la contestazione si sostanzia prevalentemente nell’impugnativa di un provvedimento autoritativo. Per elaborazione giurisprudenziale ha però trovato piena applicazione in tutti i giudizi in cui si esercita la giurisdizione contabile, così come nei giudizi civili, quale fattispecie di estinzione del processo diversa dalla rinunzia agli atti. Può essere pronunciata in ogni stato e grado, anche d’ufficio, quando il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda e ritualmente acquisito, ovvero concordemente ammesso dalle parti (Cass. civ. n. 7871/2019 e n. 22446/2016). Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio.

Sulle spese, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, l’INPS è condannato al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente, liquidate in dispositivo. Sussistono invece giusti motivi per disporre la compensazione tra ricorrente e amministrazione ministeriale, poiché il ritardato invio dei dati è imputato dal datore a impedimenti tecnici e il Dicastero ha provato di essersi attivato, inoltrando il prospetto con le voci dell’ultimo miglio e sollecitando l’adempimento. Non vi è luogo a provvedere sulle spese in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall’art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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