Partecipazione comunale a CER: controllo Corte dei conti e onere motivazionale rafforzato (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 74 del 05.12.2025)

l’art. 5, c. 3, TUSP (novellato dalla l. n. 118/2022) richiama la pronuncia delle Sezioni riunite n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 e la Cass. civ. Sez. VI n. 14250/2016, tutte citate nel testo.

CONTENUTO:

Principi di diritto (Massima)
In sede di controllo ex art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, la Corte dei conti verifica la conformità dell’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria ai parametri dei commi 1 e 2 del medesimo articolo e degli artt. 4, 7 e 8 TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla convenienza economica. Le finalità meritorie perseguite dalle comunità energetiche rinnovabili non introducono deroghe al Testo unico e non esonerano l’ente dall’onere motivazionale rafforzato. Il sindacato è pieno ma non investe il merito amministrativo: esso accerta la ragionevolezza dei mezzi rispetto agli obiettivi perseguiti. Il giudizio di non pregiudizialità può essere accompagnato dall’invito a monitorare nel tempo i risultati economico-finanziari, affinché l’operazione conservi i presupposti di sostenibilità e convenienza.

Il Fatto

Il Comune ha approvato con delibera consiliare n. 35 del 15.10.2025 l’adesione a una società cooperativa benefit costituita per l’attivazione di una comunità energetica rinnovabile, mediante l’acquisto di una quota sociale del valore di euro 25, con profilo di socio utente/consumatore. L’adesione è motivata dalla volontà di avvalersi di un aggregatore territoriale che curi i rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici e la gestione tecnico-amministrativa della valorizzazione dell’energia condivisa.

L’ente ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la delibera e la documentazione di supporto: la relazione ex art. 5 TUSP, il parere positivo con osservazioni dell’Organo di revisione, l’avviso di consultazione pubblica, lo statuto e il regolamento dei soci. All’esito di una richiesta istruttoria e di un incontro in contraddittorio, il Comune ha prodotto il piano previsionale e i bilanci di esercizio.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla funzione di controllo introdotta dall’art. 5, comma 3, TUSP come novellato dalla legge n. 118/2022, e dagli orientamenti nomofilattici delle Sezioni riunite (n. 16/SSRRCO/QMIG/2022). La verifica è diretta a valutare i presupposti giuridici ed economici della scelta prima che essa sia attuata, modularsi in chiave proporzionale alla complessità dell’operazione e non si estende all’area del merito, restando ancorata a un giudizio di ragionevolezza dei mezzi rispetto agli obiettivi.

Sotto il profilo soggettivo, la delibera è stata adottata dal Consiglio comunale e risulta osservato l’art. 7, comma 1, lett. d), TUSP. La cooperativa a responsabilità limitata rientra tra le tipologie ammesse dall’art. 3 TUSP. La consultazione pubblica è stata svolta, mentre non è dato atto della compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato; la Corte considera la circostanza non ostativa, essendo la disciplina delle CER di origine comunitaria.

Quanto al vincolo finalistico, la Sezione richiama la disciplina nazionale delle CER (art. 31 d.lgs. n. 199/2021 e d.lgs. n. 210/2021) e rileva che lo sviluppo di una comunità energetica ricade tra le finalità di servizio pubblico perseguibili dagli enti locali. Tuttavia, la Corte afferma che le finalità meritorie non bastano a giustificare un’adesione automatica e non ponderata al modulo societario, richiamando i propri precedenti. Il ricorso allo strumento societario impone di motivare la coerenza di tale modulo con le finalità istituzionali, ai sensi dell’art. 4 TUSP.

Sul piano della sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva, la Corte esamina il piano previsionale e i bilanci. Rileva che i dati riflettono un’attività ancora nella fase iniziale e non consentono una valutazione affidabile dell’andamento a regime, discostandosi dalle proiezioni del business plan. L’esborso è di modesta entità, trova copertura nel bilancio corrente e non comporta squilibri negli aggregati finanziari.

Sulla convenienza economica e sulla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, il Comune ha argomentato l’indisponibilità di competenze interne e il costo stimato della gestione diretta, pari a circa euro 92.000, a fronte di un investimento limitato. All’esito della disamina, la Sezione non ravvisa ragioni ostative alla partecipazione, ma invita l’ente a un attento monitoraggio dei risultati economico-finanziari e dei benefici da incentivazione, affinché l’operazione mantenga nel tempo i presupposti di sostenibilità e convenienza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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