Controllo successivo della Corte dei conti e assenza di contrasto reale (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 58 del 18.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale in punto di diritto tra l’ufficio di controllo della Ragioneria e il dirigente responsabile, che si traduca nell’assunzione espressa, da parte di questi, della determinazione confermativa dell’atto. Non integra tale presupposto la mera contestazione della tardività nell’invio del provvedimento, difettando in tal caso una questione interpretativa sulla regolarità amministrativa e contabile. Il rispetto dei termini perentori di cui agli artt. 8 e 10 d.lgs. n. 123/2011 costituisce ulteriore condizione ostativa all’attivazione del controllo. In assenza dei presupposti di legge la Sezione dichiara il non luogo a provvedere.

Il Fatto

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo un contratto di assunzione a tempo indeterminato di personale docente, adottato da un istituto scolastico e inviato al controllo in ritardo rispetto alla sua adozione. La Ragioneria aveva restituito l’atto privo di visto con due osservazioni: la prima per la violazione del termine di contestualità di cui all’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 123/2011, la seconda perché il dirigente scolastico non aveva attivato alcuna delle fattispecie previste dall’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 123/2011. Il dirigente ha quindi chiesto di dare seguito al provvedimento ai sensi della medesima norma.

Il deferimento alla valutazione collegiale ha riguardato complessivamente settantotto provvedimenti, accomunati dalla medesima criticità: l’asserita impossibilità, per la Ragioneria, di esercitare il controllo preventivo a causa della tardività nell’invio da parte delle amministrazioni scolastiche. L’ufficio di controllo ha chiesto il non luogo a provvedere per ciascuno di essi, per difetto dei presupposti di legge.

La Motivazione della Corte

La Sezione afferma anzitutto la propria competenza, rilevando che la questione relativa all’ampiezza del controllo successivo in mancanza del previo controllo della Ragioneria è territorialmente circoscritta e limitata alla sola RTS di Venezia, non risultando altri provvedimenti analoghi inoltrati dalle altre Ragionerie del Veneto né precedenti nella banca dati della Corte.

Nel merito, la Corte condivide gli assunti dell’ufficio di controllo. L’art. 10 d.lgs. n. 123/2011, nel prevedere l’invio al competente ufficio di controllo degli atti ai quali si dà seguito sotto la responsabilità del dirigente nonostante le osservazioni impeditive della Ragioneria, stabilisce che il controllo successivo presuppone un contrasto reale in punto di diritto tra l’ufficio di controllo e il dirigente responsabile, che sfoci nell’assunzione espressa della determinazione confermativa. Irrilevanti restano le divergenze meramente formali che non si traducano in un contrasto interpretativo.

La Corte richiama la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 9/CONTR/2012, secondo cui il controllo della magistratura contabile è funzionale a valutare la fondatezza delle osservazioni formulate ovvero il corretto esercizio della facoltà del dirigente di non conformarvisi, a garanzia della corretta gestione del bilancio dello Stato. Nella fattispecie non emerge alcun contrasto su questioni giuridiche, ma solo una problematica procedurale di tempistiche di invio.

La Sezione dichiara inconferente la giurisprudenza contabile invocata dalla Ragioneria: nei casi richiamati, gli atti erano stati comunque scrutinati nel merito e le criticità riguardavano termini stabiliti a pena di decadenza o plurime illegittimità, situazioni non sovrapponibili a quelle in esame.

Un ulteriore profilo ostativo è ravvisato nel mancato rispetto del termine perentorio di trenta giorni per l’assunzione della disposizione dirigenziale di dare seguito al provvedimento. Il dirigente ha chiesto la registrazione solo dopo la seconda osservazione, con tempistiche non conformi al dettato normativo. Il caso esula quindi dal perimetro applicativo dell’art. 10 d.lgs. n. 123/2011 e la Sezione dichiara il non luogo a provvedere, con restituzione dell’atto come pervenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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