Cessazione materia contendere e sopravvenuta carenza di interesse (Cass. civ. Sez. V n. 9241 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. Quando tale situazione non ricorre, perché una parte non aderisce all’istanza, la richiesta avanzata dall’altra manifesta la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione. Ne consegue il venir meno del requisito di cui all’art. 100 cod. proc. civ., condizione dell’azione, con pronuncia in rito di inammissibilità del ricorso. Non si provvede sulle spese se la controricorrente non ha svolto rituale attività difensiva. L’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non è dovuta, per il carattere eccezionale e latu sensu sanzionatorio della norma, insuscettibile di interpretazione estensiva.

Il Fatto

Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale il preavviso di iscrizione ipotecaria emesso nei suoi confronti dalla società di riscossione, sul presupposto del mancato pagamento delle somme portate da due cartelle esattoriali che egli assumeva mai notificate. La Commissione adita respingeva il ricorso; la decisione era confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale, con sentenza n. 1630/2016.

Contro questa sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo. La società resisteva con controricorso. Anteriormente all’adunanza camerale, il ricorrente documentava di aver ottenuto dall’Agenzia delle Entrate lo sgravio delle cartelle poste a base dell’atto impugnato e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese. La controricorrente nulla osservava sul punto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla nozione di cessazione della materia del contendere, che presuppone un accordo processuale: le parti devono darsi reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottoporre conclusioni conformi al giudice. Il collegio richiama sul punto una serie di precedenti conformi, tra cui Cass. n. 22725/2022, Cass. n. 21757/2021, Cass. n. 25625/2020 e Cass. n. 14546/2019.

Nel caso concreto tale concordato assetto non si realizza: la società di riscossione non ha aderito all’istanza del ricorrente. Il presupposto della cessazione della materia del contendere, dunque, non è integrato.

La Corte rileva tuttavia che, con la richiesta avanzata, il ricorrente ha manifestato la propria sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione. Lo sgravio delle cartelle ha eliminato l’interesse alla decisione sul preavviso di iscrizione ipotecaria. Il venir meno di tale interesse incide sull’art. 100 cod. proc. civ., che esprime una condizione dell’azione.

La conseguenza è processuale: il giudizio va definito in rito con pronuncia di inammissibilità del ricorso. La Corte richiama, per analoghe fattispecie, Cass. n. 34544/2021, Cass. n. 13923/2019 e Cass. n. 21732/2018.

Quanto alle spese, non si provvede: la controricorrente non ha svolto rituale attività difensiva in sede di legittimità, essendo il controricorso tardivo. La Corte esclude poi l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, prevista per rigetto integrale, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione. La norma, di carattere eccezionale e latu sensu sanzionatorio, non ammette interpretazione estensiva o analogica, come affermato da Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022 e Cass. n. 23408/2021. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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