La domanda di manleva del gestore idrico segue la giurisdizione ordinaria sull’utente (Cass. civ. Sez. III n. 9243 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda con cui l’utente del servizio idrico integrato contesta la misura del canone o chiede il risarcimento del danno per l’erogazione di acqua non conforme ai livelli di potabilità minimi attiene unicamente al rapporto individuale di utenza e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il criterio del petitum sostanziale impone di guardare ai fatti posti a fondamento della pretesa, non alla mera incidenza indiretta del potere amministrativo di programmazione e determinazione tariffaria. La giurisdizione sulla domanda di garanzia impropria proposta dal gestore nei confronti dell’ente pubblico che sovrintende al servizio segue quella sulla domanda principale, quale suo riflesso, e spetta dunque al giudice ordinario.
Il Fatto
Un’utente chiede al giudice di pace il risarcimento dei danni patiti per la non potabilità dell’acqua erogata dal gestore del servizio idrico, a causa dell’eccessiva concentrazione di arsenico. Il giudice di pace accerta l’inadempimento contrattuale del gestore e lo condanna al risarcimento, respingendo la domanda di manleva verso la Regione.
Il gestore appella. Il Tribunale di Viterbo conferma la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda dell’utente, ma la nega sulla domanda di manleva verso l’ente regionale, ritenendola devoluta al giudice amministrativo. Propone ricorso per cassazione il gestore, con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la pretesa risarcitoria implicherebbe una riduzione della tariffa stabilita in sede amministrativa e coinvolgerebbe la legittimità dell’azione autoritativa della pubblica amministrazione. Il motivo è infondato.
L’attività di programmazione e organizzazione del servizio costituisce solo il presupposto del non esatto adempimento delle obbligazioni del gestore. L’erogazione di acqua non conforme ai livelli minimi integra un inadempimento contrattuale rispetto alle norme comunitarie e nazionali di settore e attiene unicamente al rapporto di utenza.
In applicazione del criterio del petitum sostanziale, la domanda dell’utente non è riconducibile alla giurisdizione amministrativa, neppure dopo la caducazione dell’espressa esclusione di tali controversie dalla giurisdizione esclusiva. La Corte richiama la Corte cost. n. 204 del 2004, che ha precisato come la giurisdizione esclusiva postuli l’inerenza della controversia a una situazione di potere, mentre i rapporti individuali di utenza non vedono coinvolta la pubblica amministrazione come autorità.
Il secondo motivo, sul rigetto della manleva verso la Regione, è fondato. La domanda di garanzia impropria proposta dal gestore verso l’ente è il riflesso della domanda risarcitoria rivolta contro il gestore stesso. Non possono aversi conclusioni diverse per la domanda accessoria rispetto a quella principale. La Corte richiama Cass., sez. un., n. 36897 del 26 novembre 2021, che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di garanzia del gestore verso l’ente che sovrintende al servizio.
Il primo motivo è rigettato, il secondo accolto con assorbimento del terzo. La sentenza è cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Viterbo in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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