Adesione a società consortile G.A.L. e vincolo di stretta necessarietà della partecipazione pubblica (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 95 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui un’amministrazione comunale acquisisce una partecipazione in una società consortile mista pubblico-privata, quale un Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) s.c.a.r.l., è soggetta al controllo di conformità della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, T.U.S.P.. L’acquisto della partecipazione deve rispettare il vincolo di scopo di cui all’art. 4 T.U.S.P., risultando giustificato da un legame di stretta necessarietà tra la partecipazione e le finalità istituzionali dell’ente, con particolare riguardo alla produzione di un servizio di interesse generale o all’autoproduzione di beni o servizi strumentali (comma 2, lettere a) e d), art. 4 T.U.S.P.). La verifica sulla sostenibilità finanziaria dell’operazione attiene alla capacità della società di garantire l’equilibrio economico-finanziario e alla compatibilità della spesa con gli equilibri di bilancio dell’amministrazione. Il parere della Corte, per gli atti di acquisizione di partecipazioni, costituisce un impedimento temporaneo alla loro esecuzione per il termine di sessanta giorni, in conformità al principio generale ex art. 21-quater, comma 1, legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il Comune di Ururi (CB) ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Molise la deliberazione consiliare del 28 maggio 2026, n. 14, con cui ha disposto l’acquisizione di una partecipazione societaria nel G.A.L. “Trigno-Castellelce” s.c.a.r.l., mediante sottoscrizione di una quota del capitale sociale pari a euro 180,00 (corrispondente all’1,76% del capitale), autorizzando un successivo aumento della partecipazione per complessivi euro 800,00 (pari all’1,60% del capitale aumentato).
L’ente ha motivato l’adesione richiamando la natura non lucrativa della società consortile, il cui scopo prioritario è la progettazione, gestione e realizzazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) del programma comunitario Leader, la loro funzione di supporto tecnico per lo sviluppo delle aree rurali e interne, e la necessità della partecipazione per accedere ai fondi comunitari. La delibera è stata adottata all’esito della consultazione pubblica prevista dall’art. 5, comma 2, T.U.S.P. e corredata dal parere favorevole dell’organo di revisione, ex art. 239, comma 1, lettera b), numero 3), T.U.E.L.
La Motivazione della Corte
La Sezione osserva che l’operazione deliberata consiste nell’acquisizione di una quota in una società consortile già costituita, operante come Gruppo di Azione Locale, che può comprendere sia privati sia enti pubblici. Richiamato l’art. 4 T.U.S.P., la Corte ricorda che le amministrazioni non possono acquisire o mantenere partecipazioni in società che producano beni o servizi non strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, essendo consentita la partecipazione solo per lo svolgimento delle attività tassativamente elencate al comma 2, lettere a) e d), ovvero la produzione di un servizio di interesse generale e l’autoproduzione di beni o servizi strumentali. Il giudizio sulla conformità dell’atto riguarda pertanto il rispetto del vincolo finalistico, parametro che la giurisprudenza amministrativa e costituzionale ha declinato in termini di legame di stretta necessarietà tra la partecipazione societaria e i compiti istituzionali dell’ente (Consiglio di Stato, n. 578/2019 e n. 2929/2020; Corte cost. n. 86/2022 e n. 201/2022).
Quanto alla sostenibilità finanziaria, la Corte valuta sia la capacità della società di garantire l’equilibrio economico-finanziario in un adeguato orizzonte temporale, sia la compatibilità della spesa con la situazione di bilancio dell’amministrazione. Nel caso di specie, constano i bilanci del triennio 2022-2024 del consorzio, chiusi con perdite lievi che, considerato l’esiguo importo della quota di adesione (pari a complessivi euro 800,00), non appaiono idonee a ledere gli equilibri dell’ente, risultando la spesa prima facie congrua rispetto agli obiettivi perseguiti.
La Sezione esamina inoltre la compatibilità dell’operazione con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Richiamato il quadro normativo di cui all’art. 107 TFUE e il ruolo esclusivo della Commissione nel controllo di compatibilità, la Corte osserva che la delibera fa riferimento alla normativa unionale di istituzione e promozione dei G.A.L., istituti legittimati in sede sovranazionale; pertanto, l’adesione a una società operante prevalentemente a favore di soci pubblici in un limitato ambito territoriale italiano non può incidere sugli scambi tra Stati membri. La verifica si limita ad accertare che l’atto dia atto della compatibilità con la normativa eurounitaria, come richiesto dall’art. 5, comma 1, T.U.S.P.
La Corte ritiene integrata la motivazione richiesta dall’art. 5, comma 1, T.U.S.P. in ordine alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, alle ragioni della scelta anche sotto il profilo della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché della compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. L’atto deliberativo presenta inoltre i requisiti formali imposti dagli artt. 7 e 8 T.U.S.P., essendo stata la proposta di deliberazione sottoposta a consultazione pubblica mediante pubblicazione all’albo pretorio.
In conclusione, la Sezione regionale di controllo per il Molise esprime parere positivo in ordine alla deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 5, comma 3, T.U.S.P., disponendo la comunicazione del provvedimento all’ente entro cinque giorni dal deposito e rammentando l’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.