Responsabilità erariale per costi fittizi nei fondi paritetici interprofessionali (Corte dei Conti Sez. II App. n. 31 del 14.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione contabile in relazione all’indebita percezione dei contributi erogati dai fondi paritetici interprofessionali, la cui natura è pubblicistica in ragione della funzione di cura dell’interesse generale alla formazione professionale continua e della natura di prestazione patrimoniale imposta dei versamenti che li alimentano. Il rapporto di servizio in senso funzionale si instaura non solo in capo all’ente beneficiario, ma anche nei confronti di chi, disponendo della somma erogata in modo diverso dal preventivato o ponendo in essere i presupposti per l’illegittima percezione, abbia frustrato lo scopo perseguito dall’amministrazione. Il doloso occultamento del danno è in re ipsa nelle vicende connotate da modalità truffaldine e ingannatrici, con conseguente decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dal momento della scoperta dell’illecito. Il giudice contabile può fondare il proprio convincimento sulle risultanze del procedimento penale, valutate autonomamente nel contraddittorio. La natura dolosa delle condotte è ostativa all’esercizio del potere riduttivo dell’addebito.

Il Fatto

La vicenda origina dall’asserita esposizione di costi fittizi nella rendicontazione di ventuno piani formativi, finanziati dal Fondo For.Te, da parte di alcuni enti riconducibili a un gruppo associativo imprenditoriale romano e dei relativi esponenti apicali. Secondo l’impostazione attorea, i soggetti presentatori avrebbero esposto costi interni per attività in realtà non espletate, lucrando contributi pubblici non dovuti.

La Sezione giurisdizionale per il Lazio, con sentenza non definitiva, aveva rigettato le eccezioni preliminari; con la successiva decisione definitiva ha condannato in solido, a titolo di dolo, alcuni convenuti ed enti al pagamento di euro 469.928,00 in favore dell’INPS, assolvendo altri soggetti. Avverso tali pronunce hanno proposto appello principale e incidentale gli interessati, lamentando, tra l’altro, il difetto di giurisdizione, la prescrizione e l’insussistenza degli elementi della responsabilità.

La Motivazione della Corte

La Sezione Seconda centrale d’appello affronta anzitutto le questioni preliminari. Dispone la riunione degli appelli e rigetta la richiesta di integrazione del contraddittorio: la responsabilità solidale integra un’ipotesi di causa scindibile, con esclusione del litisconsorzio necessario. La notifica dell’impugnazione a un coobbligato solidale assolve, pertanto, a mera funzione di litis denuntiatio.

Nel merito della questione di giurisdizione, il Collegio richiama il quadro normativo dell’art. 118 della legge n. 388/2000 e rileva che i contributi che alimentano i fondi transitano dal bilancio dell’INPS, con versamento obbligatorio e destinazione vincolata a un interesse di rilievo costituzionale. Ne deriva la natura pubblica delle risorse, in linea con la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 4304/2015 e n. 1718/2024). Trova così applicazione il rapporto di servizio funzionale anche nei confronti di chi ha posto in essere i presupposti dell’illecita percezione.

In tema di prescrizione, la Corte ribadisce che l’occultamento doloso è ravvisabile in re ipsa nelle vicende connotate da modalità truffaldine. Il termine decorre, dunque, dalla scoperta dell’illecito, coincidente con la ricezione delle relazioni investigative. Né vale opporre la mera conoscenza di incongruenze da parte del Fondo, non integrando essa la compiuta consapevolezza della vicenda illecita.

Quanto al merito, la Corte conferma la responsabilità dolosa degli esponenti apicali, valorizzando le dichiarazioni dei dipendenti addetti alla rendicontazione, le quali descrivono la predisposizione ex post di ordini di servizio retrodatati e la creazione di costi fittizi. Il rilascio della firma scannerizzata è letto quale tassello di un sistema di illecita rendicontazione. La Corte accoglie invece parzialmente l’appello volto alla riduzione del quantum, per contraddittorietà della pronuncia che aveva esteso la solidarietà a piani per i quali la responsabilità era stata esclusa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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