La rottura dello schermo societario per indebita percezione di fondi pubblici (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 142 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La concessione di finanziamenti pubblici ad un soggetto privato determina l’instaurazione di un rapporto di servizio con la Pubblica amministrazione, con la conseguente giurisdizione della Corte dei conti in caso di danno erariale. Il conseguimento di contributi mediante condotte fraudolente, quale la falsa attestazione dei requisiti di fatturato, e la successiva distrazione delle somme dalle finalità prefissate integrano un danno patrimoniale diretto. In tali ipotesi, la condotta dell’amministratore determina la rottura dello schermo societario, rendendolo responsabile in solido con la società per l’illegittima percezione e gestione di risorse pubbliche. Il mancato utilizzo dei fondi impedisce ad altre imprese di accedere ai benefici, configurando un danno da disservizio risarcibile in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio una società e il suo legale rappresentante in proprio e quale amministratore, socio unico, per l’indebita percezione di un finanziamento agevolato e di un co-finanziamento a fondo perduto erogati dalla Simest s.p.a. nell’ambito del P.N.R.R. e del Fondo Rotativo di cui alla legge n. 394/1981. All’esito degli accertamenti della Guardia di Finanza, è emerso che il rappresentante legale aveva falsamente dichiarato i requisiti di fatturato nazionale ed estero, presentando bilanci e dichiarazioni IVA artefatti, e che le somme erogate erano state distratte per il pagamento di debiti e l’installazione di un impianto fotovoltaico su un capannone non destinato all’attività aziendale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato, in via pregiudiziale, la giurisdizione della Corte dei conti, richiamando il consolidato orientamento per cui la concessione di contributi pubblici instaura un rapporto di servizio funzionale con la P.A., essendo irrilevante la qualità del soggetto beneficiario e rilevante la natura del danno e degli scopi perseguiti. Ha pertanto escluso l’eccezione di improcedibilità sollevata dai convenuti per la dedotta duplicazione risarcitoria: non risultava alcuna concreta datio risarcitoria, né la confisca era definitiva, né il decreto ingiuntivo del Tribunale civile era passato in giudicato essendo stato opposto.

Nel merito, la Corte ha accertato la mancanza dei requisiti di ammissibilità al finanziamento previsti dalla circolare n. 1/PNRR/394/2021, essendo il fatturato estero effettivo inferiore alle soglie minime, e la violazione dell’obbligo di rendicontazione delle spese. Ha ritenuto che tali condotte dolose fossero da sole sufficienti a configurare il danno erariale, aggiungendosi la mancata realizzazione del progetto di digitalizzazione e la distrazione delle somme dalle finalità pubbliche.

Quanto alla responsabilità personale dell’amministratore, il Collegio ha affermato che l’indebita percezione e la distrazione del finanziamento determinano la rottura dello schermo societario, imputando all’amministratore un’autonoma responsabilità per la gestione illecita di risorse pubbliche, con conseguente condanna in solido con la società. Ha infine riconosciuto il danno da disservizio nella misura equitativa del 10% del finanziamento, considerato che l’esaurimento delle risorse aveva impedito ad altre aziende di fruire dei benefici.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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