Partecipazione comunale a CER cooperativa e sostenibilità finanziaria soggettiva (Corte dei Conti Sez. contr. Bolzano n. 66 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione di un ente locale a una società cooperativa qualificabile come Comunità energetica rinnovabile non è esonerata dall’onere motivazionale rafforzato previsto dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016. Le finalità meritorie connesse alla transizione energetica, di per sé, non sono sufficienti a giustificare l’operazione societaria. L’ente deve dimostrare, in via preventiva, che la forma societaria è il modulo strettamente necessario e deve corredare l’atto deliberativo di un business plan adeguato, comprensivo di analisi dei flussi di cassa, indicatori di bilancio e analisi di sensitività. La sostenibilità finanziaria va valutata anche in senso soggettivo, avuto particolare riguardo all’eventuale assoggettamento dell’ente a una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune della Valle Tures-Aurina ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la delibera con cui il Consiglio comunale ha approvato l’adesione come socio alla cooperativa denominata “Comunità energetica rinnovabile Valle Tures Aurina Cooperativa”, unitamente allo statuto, alla manifestazione d’interesse della CER e al parere dell’organo di revisione.
La delibera precisa che l’adesione sarà formalizzata solo dopo il parere della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP. I magistrati istruttori hanno chiesto chiarimenti sul business plan, sulla qualifica di socio e sui possibili effetti dell’operazione sulla procedura di riequilibrio finanziario in essere; l’ente ha riscontrato con nota del 10 novembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricorda che la competenza a rendere il parere sugli atti delle Regioni e degli enti locali spetta alla Sezione regionale di controllo (art. 5, comma 4, TUSP). Poiché il d.P.R. n. 305/1988 non prevede espressamente il raccordo con la procedura dell’art. 5 TUSP, la Sezione rende la pronuncia nell’ambito delle altre forme di collaborazione previste dalle norme di attuazione.
Nel merito, la partecipazione assume rilievo sotto il duplice vincolo finalistico dell’art. 4 TUSP e dell’art. 1 della legge provinciale n. 12/2007: la società deve svolgere attività strettamente necessarie per le finalità istituzionali e rientrare tra quelle consentite. La produzione di energia da fonti rinnovabili è espressamente ammessa dal legislatore statale e provinciale.
Sulla sostenibilità finanziaria, richiamata la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, la Corte distingue il profilo oggettivo — capacità della società di garantire l’equilibrio economico-finanziario — da quello soggettivo, relativo alla situazione dell’ente e agli oneri indiretti della qualifica di socio. Il business plan deve contenere analisi dei costi e ricavi, flussi di cassa, indicatori di bilancio, scenari alternativi e analisi di sensitività. Nel caso di specie tali elementi risultano solo parzialmente esposti.
Assume rilievo decisivo la circostanza che l’ente è sottoposto a una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000, con piano approvato dalla Sezione. In tale contesto la valutazione prospettica della partecipazione deve essere particolarmente rigorosa, per evitare ulteriori passività.
La Sezione raccomanda infine a Comune e revisore di monitorare con particolare attenzione il profilo della sostenibilità economico-finanziaria soggettiva di ogni operazione idonea a incidere sugli equilibri dell’ente, disponendo la pubblicazione della delibera sul sito istituzionale e la trasmissione agli organi competenti.
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Nota della Redazione
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