Cessazione materia contendere e spese in riliquidazione art 54 dPR 1092/1973 (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 37 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la sopravvenuta riliquidazione del trattamento previdenziale da parte dell’ente, con l’applicazione dei parametri richiesti dal ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere. In tal caso il giudice provvede d’ufficio alla liquidazione delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale, avuto riguardo alla difficoltà della lite e alle attività processuali espletate, secondo i criteri del D.M. n. 55/2014. La riconosciuta fondatezza della domanda in via amministrativa non priva il ricorrente del diritto alla rifusione delle spese, che si liquidano in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

I ricorrenti, già appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria e titolari di trattamento pensionistico misto retributivo/contributivo, avevano chiesto la riliquidazione della pensione con l’applicazione del più favorevole meccanismo di calcolo previsto dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, esteso al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile dall’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021, con aliquota del 2,44% per ogni anno utile.

Alla richiesta non aveva fatto seguito alcun riscontro. I ricorrenti hanno quindi agito in giudizio per il riconoscimento del diritto alla riliquidazione e per la condanna dell’ente alle spese di lite. Nel corso del giudizio l’INPS, costituendosi, ha eccepito la prescrizione dei ratei anteriori al quinquennio e ha dedotto la cessazione della materia del contendere, avendo adeguato le pensioni per ciascun ricorrente a far data dal 1.1.2022.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico ha rilevato che la domanda formulata in giudizio risulta integralmente riconosciuta dall’ente previdenziale, che ha provveduto alla riliquidazione del trattamento secondo i parametri dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, come interpretato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti (sentenze n. 1/QM/2021 e n. 12/QM/2021) e alla luce dell’estensione operata dall’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021 in favore del personale della Polizia Penitenziaria.

Su questa base, e sulla concorde posizione delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. L’intervenuta soddisfazione della pretesa in sede amministrativa esaurisce l’interesse del ricorrente alla pronuncia di merito, restando assorbito ogni ulteriore profilo, compresa l’eccezione di prescrizione.

Resta la questione delle spese. La Corte afferma che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, il giudice deve provvedere d’ufficio, sulla base degli atti di causa, alla liquidazione di onorari e diritti secondo i criteri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55. La riconosciuta fondatezza della domanda, pur intervenuta per via amministrativa, vale a qualificare l’ente come sostanzialmente soccombente.

Tenuto conto della difficoltà della lite e delle attività processuali espletate, le spese sono liquidate in euro 900,00, oltre accessori di legge, in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Il giudizio è stato definito con dispositivo formalizzato nel verbale d’udienza, con condanna dell’INPS al pagamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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