Cessazione materia del contendere per rilascio autorizzazione variazione concessione demaniale marittima (TAR Sicilia n. 1738 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto rilascio del provvedimento autorizzatorio richiesto dal ricorrente, che riconosca la natura non sostanziale delle variazioni proposte alla concessione demaniale marittima, soddisfa appieno l’interesse fatto valere con il ricorso e determina la cessazione della materia del contendere. In tale ipotesi il giudice amministrativo compensa le spese di lite quando il provvedimento satisfattivo sia intervenuto a pochi mesi dalla proposizione del ricorso e la parte ricorrente abbia rappresentato l’intervenuto soddisfacimento solo in prossimità dell’udienza di discussione, così contribuendo al ritardo nella definizione del giudizio. Resta ferma la rifusione del contributo unificato in favore della ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima per la gestione di un pontile destinato all’ormeggio di imbarcazioni da diporto nel porto di Porto Palo di Menfi, ha chiesto di essere provvisoriamente autorizzata a una variazione del contenuto della concessione, resasi necessaria per la momentanea inutilizzabilità del pontile a causa di un’invasione di posidonia.

L’amministrazione regionale ha respinto l’istanza con una nota fondata su due ragioni: l’improcedibilità per non essere stata l’istanza presentata attraverso il portale del demanio marittimo e l’infondatezza nel merito, in quanto l’art. 24, d.P.R. n. 328/1952 non avrebbe consentito modifiche sostanziali delle concessioni. La ricorrente ha impugnato il diniego, contestando la necessità del canale telematico, l’interpretazione restrittiva della norma e la pretermissione del preavviso di rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che nelle more del giudizio l’amministrazione regionale ha rilasciato il provvedimento autorizzatorio richiesto, con il quale ha espressamente considerato che la natura delle variazioni proposte non costituisce alterazione sostanziale al complesso della concessione e che la stessa istanza è autorizzabile senza formalità istruttorie, secondo le modalità indicate dall’art. 24, secondo comma, seconda parte, d.P.R. n. 328/1952.

Tale provvedimento, come concordemente affermato dalle parti, ha determinato la cessazione della materia del contendere, essendo stato appieno soddisfatto l’interesse fatto valere con il ricorso. Il Collegio richiama, sul punto, un precedente del Cons. St., sez. V, n. 3956 del 2025.

Quanto alle spese, il Collegio le compensa. L’amministrazione ha emanato il provvedimento satisfattivo in seguito alla riproposizione dell’istanza a mezzo del portale del demanio marittimo e comunque a pochi mesi dalla proposizione del ricorso.

Rileva, tuttavia, che la ricorrente, pur avendo ottenuto il provvedimento favorevole nel settembre 2024, ha rappresentato tale circostanza nel giudizio solo con la memoria di replica del 16 aprile 2026, dunque in prossimità dell’udienza di discussione. Una comunicazione più tempestiva avrebbe contribuito alla celere definizione del ricorso, nel rispetto del giusto processo e della sua ragionevole durata, alla cui realizzazione le parti sono tenute a contribuire ai sensi dell’art. 2, comma 2, cod. proc. amm.

Il Collegio precisa, infine, che resta ferma la rifusione in favore della ricorrente del contributo unificato, da porre a carico dell’amministrazione resistente in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002. Il ricorso è pertanto definito con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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