Potere accertativo sugli STA dell’ACI e incompetenza assoluta dell’Assessorato (TAR Sicilia n. 2193 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di accertamento sul corretto funzionamento degli sportelli telematici dell’automobilista, previsto dall’art. 3, comma 2, d.P.R. n. 358/2000, è riferibile ai soli soggetti indicati dall’art. 3, comma 1, d.P.R. n. 358/2000, ovvero le imprese di consulenza automobilistica e le delegazioni dell’ACI. Ne resta escluso ogni potere di vigilanza degli uffici della motorizzazione civile sugli uffici provinciali del PRA, poiché le attività del PRA sono distinte da quelle degli STA. La vigilanza sull’ACI, limitatamente alle attività del PRA, spetta, in Sicilia, all’Assessorato regionale (art. 6, comma 3, d.lgs. n. 98/2017). Ne consegue che i provvedimenti assessoriali di sospensione dei collegamenti telematici di un ufficio PRA sono emanati in una situazione di incompetenza assoluta, con conseguente nullità degli atti per difetto assoluto di attribuzione (art. 21-septies, l. n. 241/1990).
Il Fatto
Il ricorrente, nella sua qualità di ente gestore del pubblico registro automobilistico, ha impugnato il provvedimento con cui l’Assessorato regionale resistente ha disposto la sospensione dei collegamenti telematici per trenta giorni, con inibizione delle attività relative alle procedure semplificate. L’atto è stato adottato a seguito di un’ispezione condotta presso lo sportello telematico dell’automobilista attivo presso gli uffici del PRA, conclusa con la contestazione di nove irregolarità, tra cui la mancata esposizione del logo ufficiale, registri non aggiornati e una giacenza non corrispondente ai quantitativi annotati.
Il ricorrente ha dedotto, in via principale, la nullità degli atti per carenza di potere e difetto assoluto di attribuzione, in subordine l’annullabilità e, ancora in subordine, l’illegittimità nel merito delle singole contestazioni. Ha altresì lamentato un conflitto di interessi in capo al dirigente firmatario e ha chiesto il risarcimento dei danni. L’istanza cautelare monocratica e, poi, quella collegiale sono state accolte. L’amministrazione regionale si è costituita eccependo il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione e l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il giudice accoglie in via preliminare l’eccezione di legittimazione passiva, rilevando che nessuno degli atti impugnati è riferibile alla Presidenza della Regione, le cui attribuzioni sono distinte da quelle dell’Assessorato resistente. Nel merito, il ricorso è fondato per l’assorbente incompetenza dell’Assessorato a emanare gli atti.
Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione dei soggetti detentori dei poteri di vigilanza e ispezione sull’ACI. Istituito il PRA presso ogni sede provinciale dell’ACI, la vigilanza sulla sua tenuta è rimessa ai Procuratori generali presso le Corti di appello (art. 26, r.d.l. n. 436/1927) e le ispezioni possono essere eseguite dai Procuratori della Repubblica (art. 36, r.d. n. 1814/1927). Con l’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 98/2017, la vigilanza sull’ACI è affidata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, limitatamente alle attività del PRA, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che in Sicilia opera tramite l’Assessorato resistente.
Il Tribunale precisa che il riferimento alle “attività del PRA” va interpretato restrittivamente e coincide con le iscrizioni e annotazioni di cui all’art. 5, r.d. n. 1814/1927. Tali attività vanno distinte dai procedimenti disciplinati dal d.P.R. n. 358/2000, che riguardano l’immatricolazione, la reimmatricolazione e i passaggi di proprietà, riconducibili alla competenza del Ministero e non alla tenuta del registro. La riforma del 2022 ha concentrato il potere accertativo di cui all’art. 3, comma 2, d.P.R. n. 358/2000 presso gli uffici della motorizzazione civile, senza però trasformare gli uffici PRA da co-vigilanti a vigilati.
Il Collegio esclude che il potere accertativo possa estendersi a tutti gli STA. Esso è strettamente connesso agli obblighi previsti, per le imprese di consulenza automobilistica e le delegazioni ACI, dal comma 1 della medesima disposizione. Una lettura estensiva comporterebbe l’assurda conseguenza che gli uffici della motorizzazione civile eserciterebbero poteri su sé stessi, essendo anch’essi soggetti che possono istituire gli STA. Il rapporto tra uffici della motorizzazione e uffici PRA va inquadrato nella leale collaborazione, non in una relazione di vigilanza.
Alla luce dell’insegnamento dell’Adunanza plenaria (sent. n. 11/2024) sul difetto assoluto di attribuzione, e rilevato che le contestazioni mosse riguardano in concreto la gestione dello STA e non le attività del PRA, il Tribunale conclude per l’incompetenza assoluta dell’Assessorato e per la nullità degli atti. Assorbiti gli ulteriori motivi, la domanda risarcitoria è rigettata per difetto di prova del danno, anche alla luce del comportamento processuale del ricorrente. L’Assessorato è condannato alle spese, compensate con la Presidenza.
Nota della Redazione
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