Ottemperanza per la Carta Docente: condanna al pagamento ed esecuzione coattiva in caso di inerzia (TAR Lombardia n. 2193 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato avente ad oggetto l’obbligo di pagamento di somme di denaro da parte di una Pubblica Amministrazione, il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza dell’Amministrazione intimata, la condanna a dare completa esecuzione al titolo esecutivo entro un termine assegnato, disponendo che, in caso di ulteriore inerzia, vi provveda un Commissario ad acta con poteri sostitutivi. La mancata contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione, unitamente alla documentazione prodotta dal ricorrente, è sufficiente a integrare la prova del permanere dell’obbligo ineseguito, legittimando l’accoglimento del ricorso e la condanna alle spese di lite.
Il Fatto
Un docente aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a vedersi assegnata la Carta Docente per le annualità 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con il conseguente diritto a percepire l’importo previsto per l’aggiornamento e la formazione professionale. Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva provveduto all’adempimento.
A seguito del passaggio in giudicato della sentenza, il docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione integrale del giudicato e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un Commissario ad acta. L’Amministrazione si costituiva formalmente in giudizio, ma senza contestare il mancato adempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni per l’azione di ottemperanza, riscontrando la corretta notifica del titolo esecutivo, l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Collegio ha quindi ritenuto il ricorso fondato, rilevando come la pretesa del ricorrente fosse adeguatamente documentata e come l’Amministrazione non avesse in alcun modo contestato il proprio inadempimento.
Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha dichiarato l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare completa esecuzione alla sentenza entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Il provvedimento ha quindi previsto che, decorso infruttuosamente tale termine, avrebbe provveduto, entro i successivi sessanta giorni, un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, o in un funzionario dallo stesso delegato.
La scelta del Commissario è stata motivata dalla natura delle funzioni commissariali affidate, trattandosi di un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione. Per tale ragione, il Collegio ha precisato che non si sarebbe dato luogo alla liquidazione di alcun compenso in favore del commissario, evitando così un aggravio di spesa per l’erario.
Il TAR ha infine condannato l’Amministrazione soccombente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e delle disposizioni processuali amministrative.
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Nota della Redazione
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