Obbligo di resa del conto per agente contabile di fatto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 75 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ente locale può legittimamente qualificare, con il proprio regolamento di contabilità e con il decreto sindacale di nomina, come agenti contabili con debito di custodia i responsabili di settore cui siano assegnati beni mobili ad uso d’ufficio, assoggettandoli all’obbligo di resa del conto giudiziale. In presenza di una siffatta scelta organizzativa, desumibile dall’art. 93, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, dall’autonomia regolamentare ex art. 152 d.lgs. n. 267/2000 e dalle previsioni del regolamento interno, non è consentita un’interpretazione restrittiva fondata sui soli principi del r.d. n. 827/1924 e del d.P.R. n. 254/2002. L’omessa pubblicazione o notificazione del decreto di nomina non preclude la configurabilità dell’obbligo: chi si sia di fatto ingerito nella gestione dei beni pubblici è comunque tenuto al conto quale agente contabile di fatto, salva la prova del formale passaggio di consegne.
Il Fatto
Il Pubblico Ministero ha chiesto alla Sezione giurisdizionale di ordinare al responsabile di un settore comunale la presentazione del conto giudiziale dell’agente contabile-consegnatario dei beni mobili per gli esercizi 2020-2021-2022, oltre agli adempimenti del responsabile del procedimento. Il giudice designato ha accolto la richiesta con decreto, ritenuta l’omessa presentazione dei conti e la legittimazione passiva degli intimati.
Il responsabile ha proposto ricorso in opposizione ex art. 142 c.g.c., deducendo l’insussistenza dell’obbligo sotto tre profili: i beni ad uso d’ufficio comportano solo debito di vigilanza e non di custodia; la nomina non si sarebbe perfezionata per difetto di pubblicazione e notificazione del decreto sindacale; in ogni caso mancherebbe una formale consegna dei beni.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso infondato. Sul piano oggettivo, il regolamento di contabilità comunale prevede espressamente che i beni mobili siano affidati a consegnatari incaricati della custodia, della conservazione e della gestione, e che i responsabili dei settori siano nominati con decreto sindacale, rispondendo a titolo di responsabilità contabile degli oggetti ricevuti. Tali disposizioni sono inequivoche e non tollerano l’interpretazione restrittiva invocata dalla difesa.
La questione centrale è se i principi del r.d. n. 827/1924 e del d.P.R. n. 254/2002, che distinguono il debito di custodia dal debito di vigilanza, siano derogabili dal regolamento dell’ente. La Corte osserva che l’art. 93, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 individua come agente contabile chi sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, con nozione più ampia di quella desumibile dalla disciplina statale, e che l’autonomia regolamentare riconosciuta agli enti dall’art. 152 d.lgs. n. 267/2000 consente di rafforzare la tutela dei beni, nominando veri agenti contabili anche i responsabili dei beni ad uso d’ufficio.
Sul piano concreto, il decreto sindacale di individuazione dei consegnatari non costituiva una deliberazione soggetta a pubblicazione obbligatoria a pena di inefficacia ex art. 124 d.lgs. n. 267/2000, trattandosi di provvedimento a rilevanza individuale con previsione di apposita notificazione. La pubblicazione risultava comunque effettuata e solo successivamente rimossa, come attestato dal timbro apposto sull’atto e dagli adempimenti successivi posti in essere.
Anche a prescindere da pubblicazione e notificazione, per l’art. 144 c.g.c. una eventuale carenza sarebbe sanata dal raggiungimento dello scopo, dovendosi presumere la conoscenza dell’atto da parte degli interessati. Ma il profilo dirimente è un altro: i beni elencati erano già di fatto in uso negli uffici, individuati nel contraddittorio con i responsabili pro-tempore, senza una consegna ex novo. In mancanza di prova contraria e di un formale passaggio di consegne, opera il principio di corresponsabilità per confusione di gestione.
Il ricorrente è pertanto qualificabile, se non agente contabile di diritto, come agente contabile di fatto, tenuto alla resa del conto giudiziale. Il ricorso è respinto e il decreto monocratico opposto diviene esecutivo con decorrenza dei termini dalla comunicazione della sentenza. Le spese sono compensate per la novità delle questioni.
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Nota della Redazione
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