Rinuncia agli atti e improcedibilità per carenza di interesse nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 180 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio da parte del ricorrente, non accettata da tutti i resistenti, non determina la cessata materia del contendere, ma fa venir meno l’interesse ad agire. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, e non la sua estinzione per cessazione della materia del contendere. La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della complessità della vicenda.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, ha impugnato il decreto con cui il Comando Generale aveva negato la dipendenza da causa di servizio della patologia respiratoria lamentata, con conseguente rigetto della domanda di equo indennizzo. Ha chiesto l’accertamento del nesso causale con l’attività di servizio, la corretta ascrizione tabellare della patologia e il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, anche in ragione del cumulo con altra infermità già riconosciuta.
Si sono costituiti l’INPS, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Interno e, all’esito dell’integrazione del contraddittorio, il Ministero della Difesa, sollevando eccezioni di inammissibilità, difetto di giurisdizione e difetto di legittimazione passiva. Dopo plurime ordinanze istruttorie e l’acquisizione del parere del collegio medico-legale, il ricorrente ha rinunciato agli atti, chiedendo l’estinzione senza pronuncia sulle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la qualificazione giuridica della rinuncia agli atti intervenuta nel corso del giudizio. Il Collegio rileva che la rinuncia non è stata accettata espressamente da tutti i resistenti e che tale accettazione è condizione necessaria perché si produca l’effetto estintivo tipico.
Da qui la distinzione: la rinuncia non accettata non integra gli estremi della cessata materia del contendere. Il venir meno della pretesa processuale non determina una definizione nel merito né una pronuncia di estinzione, ma incide sull’interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio.
Il principio affermato è che la rinuncia agli atti, in difetto di accettazione di tutte le controparti, determina il venir meno dell’interesse ad agire. La conseguenza processuale non è l’estinzione, bensì l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Sul piano delle spese, la Corte applica la compensazione integrale, valorizzando la definizione in rito e la complessità della vicenda, comprensiva delle plurime ordinanze istruttorie e dell’acquisizione del parere medico-legale. Nulla è liquidato per le spese di giudizio.
Nota della Redazione
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