Consegnatario per debito di vigilanza e improcedibilità del giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 110 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. Il consegnatario per debito di vigilanza è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile, con la conseguenza che difettano i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale. La figura del consegnatario con debito di custodia presuppone invece una gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e connesso obbligo restitutorio. La mera elencazione dei beni inventariati, in uso agli uffici e non custoditi in deposito, non integra il conto giudiziale. Il giudizio di conto proposto nei confronti del consegnatario per debito di vigilanza è pertanto improcedibile.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo è stata investita del giudizio di conto relativo alla gestione di beni mobili del Comune di Bisenti per l’esercizio finanziario 2022. Il consegnatario aveva depositato un atto contenente una generale elencazione di beni iscritti nell’inventario, tra cui arredi, strumentazione informatica, scuolabus, forni e cucine.
Con la relazione istruttoria il magistrato relatore ha sottoposto al Collegio la questione della qualificazione della gestione, rilevando che i beni risultavano in uso agli uffici e non custoditi in magazzino, con conseguente configurabilità di un mero obbligo di vigilanza. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto, rimettendosi al Collegio sulle spese. La difesa del consegnatario ha chiesto l’improcedibilità per difetto della qualifica di agente contabile e la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, che esclude dalla resa del conto giudiziale i consegnatari di mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza. A questa disposizione si affianca la nozione di consegnatario ricavabile dall’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, riferita al funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
La Corte opera la distinzione tra debito di custodia e debito di vigilanza. Il primo connota il consegnatario incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative. Il secondo si riferisce alla mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e alla gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato, nei limiti quantitativi e qualitativi funzionali alle esigenze dell’ufficio.
Il discrimine è quantitativo e funzionale: se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa è finalizzata al rifornimento continuativo e integra una vera gestione contabile, con debito di custodia, soggetta a conto giudiziale. I beni di consumo costituenti scorte operative ordinarie restano invece esclusi, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.
Nel caso concreto i beni risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino in conformità al mod. 24 del D.P.R. n. 194/1996. Lo stesso convenuto ha condiviso i rilievi istruttori. Grava dunque sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza, con conseguente venir meno dei presupposti della resa del conto giudiziale.
Il giudizio di conto è dichiarato improcedibile. Resta fermo che l’Amministrazione è tenuta alla resa del conto per i beni soggetti a un rapporto di effettiva custodia. Essendo il giudizio limitato a questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016 le spese sono compensate.
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Nota della Redazione
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