Rendiconti enti locali chiusi senza osservazioni se disavanzo integralmente recuperato (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 384 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sui rendiconti degli enti locali esercitato ai sensi dell’art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005 la Sezione regionale di controllo non formula osservazioni quando dall’esame dei questionari, degli schemi di bilancio e delle attestazioni dell’Organo di revisione non emergono profili di criticità suscettibili di pronuncia di accertamento o di segnalazione. Assume rilievo decisivo, ai fini della chiusura senza osservazioni, l’avvenuto integrale recupero delle quote annuali di disavanzo pregresse, applicate ai bilanci di previsione negli anni di riferimento. Il controllo si esaurisce nella verifica della corretta applicazione delle quote di ripiano e della assenza di irregolarità contabili rilevanti, senza estendersi a valutazioni di merito sull’opportunità della gestione.
Il Fatto
Nell’ambito dei controlli di cui all’art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005 e dell’art. 148-bis TUEL, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato i rendiconti degli esercizi finanziari dal 2021 al 2024 di un ente locale, con approfondimenti istruttori sugli aspetti più significativi della gestione finanziaria.
L’istruttoria ha riguardato i questionari sui rendiconti di gestione redatti dall’Organo di revisione, gli schemi di bilancio e gli altri allegati inviati alla BDAP, oltre alle attestazioni del revisore. La questione è stata deferita al Collegio in camera di consiglio dal Presidente della Sezione, su richiesta del Magistrato istruttore, per l’adozione della pronuncia di controllo.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il risultato di amministrazione e la sua composizione nelle quattro annualità esaminate, con particolare attenzione alla parte disponibile, che si presenta negativa in ciascun esercizio. Il dato, di per sé critico, viene però letto in relazione alla disciplina del ripiano del disavanzo e al rispetto dei piani di recupero.
Il Collegio verifica che sono state integralmente recuperate le quote annuali di disavanzo derivanti, rispettivamente, dal riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, con ripiano trentennale e quota annuale di 26.572,87 euro, dal rendiconto dell’esercizio 2019, con ripiano triennale e quota annuale di 34.694,77 euro, e dal passaggio al metodo di calcolo ordinario del FCDE, con ripiano in quindici annualità e quota annuale di 83.617,78 euro. Tali quote sono state applicate ai bilanci di previsione negli anni di riferimento.
Rileva inoltre che il recupero del disavanzo pregresso derivante dal riaccertamento straordinario dei residui si è concluso anticipatamente nell’esercizio 2022, circostanza confermata anche dall’Organo di revisione nella relazione sul rendiconto 2024.
Dall’esame complessivo della situazione finanziaria dell’ente, condotto sui questionari, sugli schemi di bilancio e sugli altri allegati trasmessi alla BDAP, nonché sulle attestazioni del revisore e sugli elementi informativi acquisiti in istruttoria, non sono emersi, per gli aspetti presi in considerazione, profili di criticità o irregolarità suscettibili di specifica pronuncia di accertamento o di segnalazione ai sensi di legge.
La Sezione dispone pertanto la chiusura dell’esame dei rendiconti degli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023 e 2024 senza osservazioni, nei limiti e termini della parte motiva, e ordina la trasmissione della pronuncia all’Organo di revisione e al Sindaco, con comunicazione dei contenuti all’Organo consiliare.
Nota della Redazione
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