Conto giudiziale inammissibile per incassi POS indicati come versamenti (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 200 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’indicazione delle riscossioni effettuate tramite POS nella colonna “versamento in tesoreria” del modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996 costituisce carenza di un elemento essenziale del conto giudiziale e non una mera imprecisione formale. La confusione tra la sezione del carico e quella dello scarico rende impossibile la verifica dell’effettivo trasferimento dei fondi all’ente e impedisce di accertare se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio. Il conto così redatto è intrinsecamente non verificabile e deve essere dichiarato inammissibile, con necessità di un nuovo deposito. La nozione di maneggio di denaro va intesa in senso ampio e comprende i crediti riscossi mediante POS o carta di credito, con applicazione della disciplina dell’agente contabile e dell’obbligo di resa del conto.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un agente contabile per la riscossione di un ente locale, relativamente all’esercizio finanziario 2020. Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, ha rilevato che il conto risultava non correttamente strutturato: privo dei versamenti in tesoreria, sostituiti dall’inclusione degli incassi tramite POS nella colonna “versamento in tesoreria” del modello 21. La relazione ha chiesto in via preliminare l’inammissibilità del conto; in via subordinata, l’irregolarità per omessa indicazione dei versamenti e l’obbligo di ripresentazione; in ulteriore subordine il rigetto nel merito per mancata corrispondenza tra entrate e uscite.

L’agente contabile si è costituito con memoria, sostenendo che le somme riscosse tramite POS non entrano mai nella sua disponibilità materiale, ma vengono accreditate direttamente sul conto di tesoreria dell’ente, e che le irregolarità rilevate hanno carattere meramente formale, con gestione pienamente ricostruibile e assenza di ammanchi e di danno erariale. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto e per l’obbligo di ripresentazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal d.p.r. n. 194/1996, che approva i modelli previsti dall’art. 114 del d.lgs. n. 77/1995. Per l’attività di riscossione è previsto il modello 21, che richiede l’indicazione degli estremi della riscossione, dei versamenti in tesoreria con numero di quietanza e importo, dei totali e delle note. I due aggregati del carico e dello scarico restano distinti e imprescindibili, perché incarnano l’equazione fondamentale che il giudizio di conto è chiamato a verificare.

Il Collegio affronta poi la questione preliminare dell’inclusione degli incassi tramite POS. Aderendo all’orientamento prevalente della giurisprudenza contabile, osserva che l’espressione “maneggio di denaro” va intesa nel senso più ampio e comprende tutti i crediti dell’Amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avviene tramite subagenti, POS o conto corrente postale o con carta di credito. Ne deriva l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto per tali modalità di riscossione.

Ciò chiarito, il Collegio rileva che il conto esaminato risulta non correttamente strutturato, perché privo dei versamenti in tesoreria, sostituiti dall’inclusione degli incassi POS. L’indicazione delle riscossioni tramite POS nella colonna “versamento in tesoreria” del modello 21 è errore concettuale e determina la carenza di un elemento essenziale, poiché rende impossibile la verifica dello scarico e non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente.

La Corte richiama C. Conti Sez. I n. 14/1985, secondo cui il conto redatto su modello irrituale, ma contenente gli elementi richiesti (scarico, resti, introiti, esito, rimanenze), risponde alle finalità cui è preordinato e può qualificarsi conto giudiziale. Nella specie, invece, la mancanza dell’elemento che documenta il trasferimento dei fondi non consente la qualifica dell’atto quale rendiconto né quale conto giudiziale idoneo a incardinare il giudizio. Le Sezioni Riunite hanno chiarito che l’assenza degli elementi essenziali configura un vizio originario che incide sull’esistenza stessa del conto, determinandone l’inammissibilità, non potendo il giudice supplire alle omissioni del contabile.

Il Collegio precisa infine che l’ordine di integrazione documentale, previsto in via residuale, può operare solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato. Il conto privo degli elementi essenziali è pertanto inammissibile, con necessità di un nuovo deposito. Nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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