Accesso e cessazione della materia del contendere per sopravvenuta ostensione documentale (TAR Puglia n. 214 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. e degli artt. 22 ss. legge n. 241/1990, la sopravvenuta ostensione dei documenti richiesti da parte dell’Amministrazione, intervenuta anche dopo la notifica del ricorso ma prima della decisione, integra l’integrale soddisfazione della pretesa azionata dal ricorrente. In tale evenienza, il giudice amministrativo, accertato il venire meno dell’interesse alla decisione, dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., senza necessità di esaminare il merito della domanda di accesso. La declaratoria presuppone la verifica, sulla base della documentazione prodotta in giudizio, che l’Amministrazione abbia dato piena e tempestiva evasione all’istanza, ivi inclusa l’ostensione dei documenti originariamente non disponibili e successivamente acquisiti anche tramite interlocuzioni con enti esteri. Le spese di lite possono essere compensate quando la peculiarità e la complessità della vicenda, nonché il ritardo nella disponibilità del documento, giustifichino tale regolazione.
Il Fatto
Il ricorrente, ex lavoratore in Svizzera, aveva proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. avverso il silenzio dell’I.n.p.s. sulla propria istanza di accesso, volta ad ottenere l’ostensione del provvedimento di ricostruzione contributiva e del modello “Unicarpe”, documento necessario per la definizione del trattamento pensionistico. La domanda era finalizzata ad ottenere la condanna dell’Amministrazione al rilascio di copia dei documenti indicati.
Dopo la notifica del ricorso, l’Amministrazione si costituiva in giudizio, documentando di aver già esibito in data 05.06.2024 il provvedimento di ricostruzione e rappresentando l’iniziale impossibilità di esibire il modello contributivo, non essendone in possesso. Detto documento era stato tempestivamente richiesto alla Cassa svizzera di Compensazione di Ginevra, trattandosi di contribuzione versata nell’arco dell’attività lavorativa svolta in territorio elvetico. A seguito della risposta dell’ente previdenziale svizzero, l’Amministrazione aveva poi trasmesso al ricorrente anche tale modello, unitamente al nuovo provvedimento di ricostruzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato che la domanda di accesso, come riproposta in sede giurisdizionale, fosse rimasta integralmente insoddisfatta solo per la parte relativa al modello contributivo estero, provvedimento non nella disponibilità dell’Amministrazione intimata.
Ha quindi rilevato che, nella memoria difensiva depositata in corso di giudizio, l’I.n.p.s. aveva dato atto di aver ottemperato alle richieste del ricorrente: da un lato, esibendo tempestivamente il provvedimento di ricostruzione contributiva, e dall’altro, dopo le necessarie interlocuzioni con la Cassa svizzera di Compensazione di Ginevra, trasmettendo anche il documento contributivo estero e il nuovo provvedimento.
Il Tribunale ha ritenuto che la documentazione prodotta in giudizio dall’Amministrazione offrisse la prova chiara dell’avvenuta integrale soddisfazione della pretesa ostensiva. In particolare, la circostanza che la stessa parte ricorrente avesse proposto un autonomo giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce, sezione lavoro, confermava l’avvenuto rilascio della documentazione richiesta.
Sulla base di tali riscontri, il Collegio ha applicato il disposto dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., dichiarando la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, essendo venuta meno la situazione di lesione originariamente dedotta in giudizio.
Quanto alle spese, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, valorizzando la peculiarità e la complessità della vicenda, caratterizzata dalla non immediata disponibilità del documento richiesto, acquisito solo a seguito delle interlocuzioni con l’ente previdenziale svizzero, nonché la tempestiva trasmissione allo stesso ricorrente una volta pervenuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.